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Document 32017R2361
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2361 of 14 September 2017 on the final system of contributions to the administrative expenditures of the Single Resolution Board
Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
C/2017/6047
GU L 337 del 19/12/2017, p. 6–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2021
19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2361 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2017
relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato, stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione (2), era basato su una metodologia semplificata e riguardava solo un numero limitato di entità, ossia le entità considerate significative dalla Banca centrale europea (BCE) («entità significative»). Tale sistema provvisorio era stato introdotto al fine di garantire finanziamenti sufficienti a istituire il Comitato, riducendo nel contempo al minimo il carico amministrativo del Comitato stesso, che allora disponeva solo di una struttura e di una capacità operativa limitate. Il sistema provvisorio avrebbe dovuto applicarsi fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di un sistema definitivo per stabilire e raccogliere i contributi alle spese amministrative. |
(2) |
Poiché il Comitato ha acquisito una struttura e una capacità operativa più stabili, è ora opportuno istituire il sistema definitivo di contributi annuali alle spese amministrative del Comitato. È opportuno che un sistema definitivo sostituisca il sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014. |
(3) |
È opportuno che in base a tale sistema definitivo siano stabiliti e raccolti contributi amministrativi provenienti non solo dalle entità significative, ma da tutte le entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico. È opportuno che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento di tali entità all'interno degli Stati membri partecipanti, poiché tutte le filiazioni di un gruppo all'interno del perimetro di consolidamento rientrano nell'ambito di applicazione dei poteri decisionali del Comitato quando quest'ultimo adotta piani di risoluzione di gruppo, valuta la possibilità di risoluzione dei gruppi e adotta decisioni di risoluzione per i gruppi. L'esercizio di tali compiti comporta spese per il Comitato ai fini della raccolta e dell'analisi delle informazioni e dei dati relativi a ciascuna filiazione compresa all'interno del perimetro di consolidamento. È opportuno che tali spese, essendo correlate ai servizi forniti dal Comitato alle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico, siano pagate da tali entità, e che pertanto i contributi amministrativi siano calcolati sulla base dei conti consolidati delle stesse al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, e che sia calcolato un solo contributo per gruppo. |
(4) |
A norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato è tenuto a stabilire e raccogliere contributi, nonché a garantire che siano versati pienamente e tempestivamente. Al fine di consentire al Comitato di soddisfare tali prescrizioni, è opportuno garantire un sistema efficace per raccogliere i contributi amministrativi dagli enti e dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Tali enti ed entità sono già soggetti a numerosi obblighi di comunicazione definiti nella normativa dell'Unione. Più specificamente, a norma del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (3) la BCE raccoglie dati sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza. I dati raccolti in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 possono essere usati in misura significativa ai fini del calcolo dei contributi amministrativi per il Comitato. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze previste da tale regolamento, e in particolare a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. Risulta più efficace chiedere alla BCE di trasmettere al Comitato i dati da essa ricevuti e verificati nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4), piuttosto che generare un doppio onere di comunicazione per gli enti e le entità in questione. La condivisione di dati tra la BCE e il Comitato consentirebbe inoltre di evitare un doppio procedimento di verifica dei dati da parte del Comitato, e si basa sull'obbligo in capo al Comitato e alla BCE di cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze a norma del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualsiasi doppio procedimento di comunicazione o verifica dei dati comporterebbe inevitabilmente tempi più lunghi per il calcolo e la raccolta dei contributi, dando luogo a un sistema meno efficiente. Di conseguenza, nel quadro dell'obbligo di cooperazione, è opportuno che la BCE sia tenuta a trasmettere al Comitato i dati ricevuti dagli enti e dalle entità in questione ai fini del calcolo dei contributi per il Comitato. È opportuno che il Comitato si basi il più possibile sui dati raccolti dalla BCE e che pertanto abbia accesso ai suddetti dati nella misura necessaria all'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. |
(5) |
È opportuno che la ripartizione dei contributi rifletta la differenza tra il carico di lavoro e le relative spese per le entità sottoposte alla responsabilità diretta del Comitato e il carico di lavoro e le relative spese per quelle sottoposte alla responsabilità delle autorità di risoluzione nazionali. È opportuno pertanto che il presente regolamento definisca come debbano essere suddivisi i contributi tra tali due categorie di entità. È inoltre opportuno che, all'interno di tali due categorie, il sistema definitivo stabilito dal presente regolamento imponga alle entità di contribuire in misura proporzionale al fabbisogno di risorse da queste singolarmente imposto al Comitato, secondo un'approssimazione basata su dati osservabili. |
(6) |
Al fine di garantire certezza, tanto al Comitato quanto alle entità interessate, sulle modalità di adeguamento dei contributi individuali annuali nel caso di un errore di calcolo o di cambiamenti nei dati alla base, è opportuno che il presente regolamento fissi norme specifiche a tale riguardo. È opportuno che il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo dei contributi annuali, sia tenuto a rettificare tale errore, e che tale obbligo si applichi agli errori dovuti a una scorretta applicazione da parte del Comitato della metodologia di calcolo dei contributi individuali annuali. In tali casi è opportuno modificare tutti i contributi. È opportuno invece che i casi in cui i dati utilizzati per il calcolo dei contributi individuali annuali sono scorretti o hanno subito cambiamenti in un momento successivo al calcolo non siano considerati alla stregua di errori di calcolo e che siano pertanto gestiti diversamente. In detti casi è opportuno modificare esclusivamente i contributi delle entità i cui dati erano scorretti o avevano subito cambiamenti. |
(7) |
In conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio (5) è opportuno che l'avviso di pagamento del contributo e ogni ulteriore comunicazione del Comitato siano redatti nella lingua dello Stato membro in cui l'ente destinatario è stabilito. |
(8) |
È opportuno che i pagamenti dei contributi annuali possano essere oggetto di esecuzione forzata e che si applichino interessi di mora nei casi di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, al fine di garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente. |
(9) |
È opportuno che i contributi delle entità significative sottoposte al sistema provvisorio siano riesaminati sulla base degli importi già versati dalle stesse in base a tale sistema provvisorio, e che l'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi calcolati in base al sistema definitivo sia saldata/compensata nel calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato per l'esercizio successivo alla fine del periodo provvisorio. |
(10) |
Poiché il presente regolamento introduce il sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato, il regolamento relativo al sistema provvisorio non è più necessario ed è opportuno che sia abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa norme atte a definire:
1. |
il sistema definitivo per il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico («il Comitato») dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014; |
2. |
il modo in cui i contributi devono essere pagati; |
3. |
le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo volte ad assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente; |
4. |
la metodologia per il ricalcolo e l'adeguamento dei contributi dovuti per il periodo provvisorio. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. «contributo annuale»: il contributo che deve essere raccolto dal Comitato per un determinato esercizio finanziario a norma del presente regolamento, al fine di coprire le spese amministrative del Comitato;
3. «soggetto obbligato al pagamento del contributo»: il soggetto obbligato al pagamento definito a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 ai fini della riscossione del contributo per le attività di vigilanza e rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
4. «periodo provvisorio»: periodo che decorre dal 19 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2017.
Articolo 3
Determinazione dell'importo totale dei contributi annuali da raccogliere
L'importo totale dei contributi annuali da raccogliere per un dato esercizio finanziario è calcolato sulla base della parte I del bilancio adottato dal Comitato per tale esercizio finanziario in conformità dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014, adeguata secondo il risultato di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati pubblicati i conti definitivi a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, di tale regolamento.
Il Comitato stabilisce l'importo totale dei contributi annuali in modo che la parte I del bilancio del Comitato sia in pareggio.
Articolo 4
Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali
1. L'importo totale da raccogliere in conformità dell'articolo 3 è ripartito nel modo seguente:
a) |
il 95 % in capo alle entità e ai gruppi seguenti:
|
b) |
il 5 % in capo alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. |
2. Fermo restando l'articolo 7, il Comitato assegna le entità e i gruppi a una delle due categorie di cui al paragrafo 1 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.
3. Qualora un'entità rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a), tutte le entità facenti parte dello stesso gruppo sono assegnate alla stessa categoria.
4. Ogni anno il Comitato presenta una relazione alla Commissione in merito all'adeguatezza della ripartizione stabilita al paragrafo 1, alla luce dei cambiamenti nella composizione delle due categorie di entità e gruppi.
Articolo 5
Calcolo dei contributi individuali annuali
1. Il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per ciascun esercizio finanziario sulla base dei dati ricevuti in conformità dell'articolo 6 e dell'importo totale dei contributi annuali stabilito in conformità dell'articolo 3.
2. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali il Comitato applica le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1163/2014.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 si intende per
a) «contributo annuale per le attività di vigilanza»: il contributo individuale annuale;
b) «soggetto vigilato significativo» o «gruppo vigilato significativo»: un'entità o un gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
c) «soggetto vigilato meno significativo» o «gruppo vigilato meno significativo»: un'entità o un gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
d) «soggetto vigilato» o «gruppo vigilato»: qualsiasi entità o gruppo;
e) «soggetto obbligato al pagamento»: il soggetto obbligato al pagamento del contributo.
4. Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 facenti parte dello stesso gruppo è calcolato come un unico contributo.
5. Il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo del contributo individuale annuale, rettifica l'errore ricalcolando il contributo individuale annuale di ciascuna entità interessata. Il Comitato salda/compensa l'eventuale differenza tra il contributo individuale annuale versato e l'importo ricalcolato aumentando o diminuendo il contributo individuale annuale calcolato nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo.
Non si effettua tuttavia alcun ricalcolo nei casi in cui il Comitato viene a conoscenza dell'errore oltre cinque anni dopo la fine dell'esercizio finanziario durante il quale l'errore è stato commesso.
Articolo 6
Dati necessari per il calcolo dei contributi individuali annuali
1. Ogni anno, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE e utilizzati per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014.
2. I dati comprendono almeno i seguenti elementi:
a) |
l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo definito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 in relazione ai contributi per le attività di vigilanza; |
b) |
i fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1163/2014; |
c) |
l'indicazione del fatto che un soggetto obbligato al pagamento del contributo è o non è significativo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, oppure è o non è un'entità o un gruppo nei confronti dei quali la BCE ha deciso, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri; |
d) |
eventuali dati determinati dalla BCE in assenza di comunicazioni da parte di un soggetto obbligato al pagamento del contributo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014; |
e) |
la data di validità alla base del calcolo del contributo del singolo soggetto obbligato al pagamento del contributo, che determina il lasso di tempo in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo era soggetto al contributo per le attività di vigilanza, nonché l'eventuale cambiamento della qualificazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 in tale periodo di contribuzione. |
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera a), l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo comprendono qualsiasi dato personale ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che sia stato raccolto dalla BCE ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1163/2014 e che sia necessario per l'esecuzione da parte del Comitato dei compiti previsti dal presente regolamento.
4. Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un'entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.
5. Nel caso in cui la BCE emetta fatture aggiuntive oppure ricalcoli il contributo annuale per le attività di vigilanza in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1163/2014, la BCE comunica al Comitato i nuovi dati entro 5 giorni dall'emissione degli avvisi di contribuzione.
6. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali da riscuotere in un dato esercizio finanziario il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE nell'esercizio finanziario precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.
7. Qualora la BCE in un dato esercizio finanziario non abbia fornito al Comitato entro i termini stabiliti dal presente articolo i dati necessari per il calcolo dei contributi annuali, il Comitato può utilizzare i dati disponibili più recenti fornitigli dalla BCE ai fini di tale calcolo.
8. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dalla BCE, l'autorità nazionale competente pertinente fornisce su richiesta al Comitato i dati a propria disposizione.
9. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dall'autorità nazionale competente, il soggetto obbligato al pagamento del contributo fornisce su richiesta al Comitato i dati necessari entro un termine fissato dal Comitato. In assenza di una risposta da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo entro il termine fissato dal Comitato, il Comitato può determinare i dati sulla base di ipotesi ragionevoli.
10. Il Comitato utilizza i dati specificati nel presente articolo esclusivamente ai fini del presente regolamento e in conformità dello stesso.
Articolo 7
Cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, alla qualificazione o ad altri dati
1. Qualora un'entità o un gruppo rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 solo per una parte dell'esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato in riferimento al numero di mesi interi durante i quali è rientrato nell'ambito di applicazione di tale articolo.
2. Laddove la qualificazione di un'entità o di un gruppo in una delle due categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 1, cambi durante un esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato sulla base del numero di mesi per cui l'entità o il gruppo ha fatto parte della rispettiva categoria all'ultimo giorno del mese.
3. Qualora si verifichino ulteriori cambiamenti ai dati di un'entità o di un gruppo utilizzati ai fini del calcolo del suo contributo individuale annuale per un esercizio finanziario, il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per tale esercizio finanziario è calcolato sulla base dei dati aggiornati.
4. Qualora la BCE comunichi un cambiamento di cui ai paragrafi 1 e 2 o si verifichi un cambiamento di cui al paragrafo 3, il Comitato ricalcola solo il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per gli esercizi finanziari in questione. Qualora si siano verificati cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 in relazione a diverse entità o gruppi nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Comitato tiene conto solo dei cambiamenti relativi a una singola entità o a un singolo gruppo ai fini del ricalcolo del contributo individuale annuale per tale entità o gruppo.
5. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia superiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, il Comitato rimborsa la differenza all'entità o al gruppo in questione. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia inferiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, l'entità o il gruppo in questione paga la differenza al Comitato. Ai fini del rimborso o della riscossione di un importo dovuto in conformità del presente paragrafo, il Comitato diminuisce o aumenta il contributo individuale annuale dell'entità o del gruppo in questione nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo a norma del paragrafo 4.
6. I contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 non sono soggetti ad adeguamento.
7. Il Comitato applica il risultato positivo o negativo aggregato ottenuto da tutti gli adeguamenti effettuati in conformità del paragrafo 5 all'importo totale dei contributi annuali che devono essere stabiliti in conformità dell'articolo 3 per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono effettuati gli adeguamenti.
8. Nel rispetto del principio di una gestione sana del proprio bilancio, il Comitato adotta qualsiasi decisione ritenuta necessaria al fine di attuare le disposizioni del presente articolo, anche in relazione alle tempistiche dei rimborsi da parte del Comitato e dei pagamenti aggiuntivi da riscuotere dalle entità.
Articolo 8
Avviso di pagamento del contributo, comunicazioni, pagamenti e interessi di mora
1. Un avviso di pagamento del contributo è emesso dal Comitato nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento del contributo.
2. Il Comitato notifica l'avviso di pagamento del contributo con una delle seguenti modalità:
a) |
in via elettronica o con altro mezzo di comunicazione analogo; |
b) |
mediante fax; |
c) |
mediante servizio di corriere espresso; |
d) |
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento; |
e) |
mediante notifica o consegna a mani. |
L'avviso di pagamento del contributo è valido anche se privo di sottoscrizione.
3. L'avviso di pagamento del contributo specifica l'importo del contributo annuale e il modo in cui il contributo annuale deve essere pagato. Esso è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale.
4. Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo annuale, inclusa l'eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, al soggetto obbligato al pagamento del contributo.
5. Il contributo è esigibile in euro.
6. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l'importo del contributo annuale entro 35 giorni di calendario dall'emissione dell'avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell'avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo annuale. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l'accredito sul conto del Comitato.
7. Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo è riscosso dal soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo.
8. Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, sull'importo in essere del contributo annuale maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.
9. In caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo, il Comitato informa l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo è stabilito.
Articolo 9
Esecuzione forzata
1. I pagamenti dei contributi annuali dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante sul cui territorio viene effettuata.
3. Il governo di ciascuno Stato membro partecipante designa un'autorità ai fini della verifica dell'autenticità della decisione relativa ai contributi individuali e ne informa il Comitato e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Una formula esecutiva è apposta a ciascuna decisione relativa ai contributi individuali. L'esecuzione forzata non è soggetta ad altre formalità se non alla verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità designata a norma del paragrafo 3.
5. Le autorità nazionali di risoluzione assistono il Comitato nella procedura di esecuzione forzata regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante.
Articolo 10
Ricalcolo e saldo/compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio
1. Ai fini del ricalcolo e del saldo/della compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio, i mesi di novembre e dicembre 2014 sono considerati parte dell'esercizio finanziario 2015.
2. Il Comitato ricalcola, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, l'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.
3. Fermo restando l'articolo 6, paragrafo 4, ai fini del ricalcolo dell'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio, il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE in tali esercizi finanziari in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità dell'articolo 11.
4. L'eventuale differenza tra gli acconti versati da entità significative in base al sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 e i contributi di cui al paragrafo 2 è saldata/compensata nel calcolo dei contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale saldo/compensazione è effettuato/a riducendo o aumentando i contributi annuali dovuti per tale esercizio finanziario.
5. Le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per le quali il calcolo e la riscossione dei contributi sono stati differiti durante il periodo provvisorio pagano i contributi calcolati in conformità del paragrafo 2 per gli anni rientranti nel periodo provvisorio. Tali contributi aumentano i contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio.
6. Ai fini del paragrafo 4 per «entità significative» si intendono le entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno dello Stato membro partecipante, la propria decisione di considerarle significative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e in conformità dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (7), e che figurano nell'elenco pubblicato sul sito web della BCE il 4 settembre 2014, con l'esclusione tuttavia delle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.
7. Qualora la differenza di cui al paragrafo 4 o i contributi relativi agli esercizi rientranti nel periodo provvisorio di cui al paragrafo 5 siano superiori ai contributi dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio, l'adeguamento prosegue negli esercizi finanziari successivi.
8. Qualora due o più entità di un gruppo siano interessate da saldi/compensazioni a norma del paragrafo 4 o 5, il Comitato può compensare i contributi dovuti con rimborsi in relazione alle entità di tale gruppo.
Articolo 11
Dati necessari ai fini del ricalcolo dei contributi per gli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la BCE fornisce al Comitato i dati indicati all'articolo 6 e raccolti dalla BCE in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio.
Articolo 12
Esternalizzazione
1. Il Comitato può decidere di esternalizzare integralmente o in parte compiti specifici previsti dal presente regolamento.
2. Il Comitato limita l'esternalizzazione ai compiti tecnici che attengono alla raccolta dei contributi e non prevedono l'esercizio dei suoi poteri per quanto riguarda la determinazione dei contributi.
3. Qualsiasi mandato conferito a un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti indica chiaramente la durata del mandato e i compiti specifici che sono esternalizzati, nonché stabilisce un quadro in base al quale il fornitore di servizi riferisce a cadenza regolare al Comitato.
4. Qualsiasi contratto tra il Comitato e un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti in conformità del paragrafo 1 reca clausole che disciplinano i diritti di disdetta del Comitato, nonché i diritti relativi all'ulteriore subappalto e all'inadempimento a opera del fornitore di servizi.
5. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, rimane pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i propri obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal presente regolamento.
6. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che:
a) |
qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una delega della responsabilità del Comitato; |
b) |
qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una deroga alla responsabilità del Comitato prevista dall'articolo 45 e dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, o alla sua indipendenza a norma dell'articolo 47 di tale regolamento; |
c) |
l'esternalizzazione non privi il Comitato dei sistemi e dei controlli necessari per la gestione dei rischi cui è esposto; |
d) |
il fornitore di servizi attui meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato; |
e) |
il Comitato continui a disporre delle competenze e delle risorse necessarie a valutare la qualità dei servizi forniti e l'adeguatezza organizzativa del fornitore di servizi; il Comitato vigili efficacemente sulle funzioni esternalizzate e gestisca i rischi correlati all'esternalizzazione su base continuativa; |
f) |
il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti atte a consentirgli di esercitare il necessario controllo sui compiti esternalizzati. |
7. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che il fornitore di servizi sia tenuto a ottemperare agli obblighi di legge interni e ai principi di sicurezza e riservatezza del Comitato. Qualsiasi informazione riservata relativa al Comitato e a disposizione del fornitore di servizi è utilizzata esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione del mandato ad esso conferito dal Comitato.
8. Prima di adottare qualsiasi decisione di esternalizzazione, il Comitato ottiene il consenso della BCE a condividere i dati forniti dalla stessa con il fornitore di servizi, in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.
Articolo 13
Assistenza da parte delle autorità nazionali di risoluzione
Il Comitato può chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione nel procedimento di raccolta dei contributi annuali, qualora tale richiesta sia giustificata dalle circostanze del singolo caso.
Articolo 14
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 è abrogato.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).
(4) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(5) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).