This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R2313
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2313 of 25 November 2022 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Pizza Napoletana (TSG))
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2313 della Commissione del 25 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2313 della Commissione del 25 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]
C/2022/8418
GU L 307 del 28.11.2022, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2313 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 26 e l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’Italia ha presentato il nome «Pizza Napoletana» al fine di consentirne l’iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome. |
(2) |
Il nome «Pizza Napoletana» era stato in precedenza registrato dal regolamento (UE) n. 97/2010 (2) come specialità tradizionale garantita senza riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3). |
(3) |
La presentazione del nome «Pizza Napoletana» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). |
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pizza Napoletana» deve essere registrato con riserva del nome, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pizza Napoletana» (STG) è registrato con riserva del nome.
Il disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana» è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pizza Napoletana» con riserva del nome.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] (GU L 34 del 5.2.2010, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) GU C 176 del 18.5.2016, pag. 13.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).