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Document 32022O0747
Guideline (EU) 2022/747 of the European Central Bank of 5 May 2022 amending Guideline ECB/2011/23 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2022/23)
Indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2022, che modifica l’indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2022/23)
Indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2022, che modifica l’indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2022/23)
ECB/2022/23
GU L 137 del 16.5.2022, p. 177–184
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/2022
16.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 137/177 |
INDIRIZZO (UE) 2022/747 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 maggio 2022
che modifica l’indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne BCE/2011/23 (BCE/2022/23)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 8, paragrafo 4;
considerando quanto segue:
(1) |
In un complesso sistema finanziario globale con crescenti interconnessioni transfrontaliere, le entità note come società veicolo svolgono un ruolo importante. Le imprese multinazionali costituiscono società veicolo per convogliare i propri investimenti finanziari, aumentare l’accesso a più mercati finanziari e organizzare le loro attività materiali e immateriali a livello globale. Le società veicolo sono diventate sempre più rilevanti nelle statistiche esterne, in quanto possono assumere la forma di entità finanziarie specializzate o, più recentemente, anche di entità non finanziarie specializzate costituite da imprese multinazionali per gestire diritti di proprietà intellettuale, ricerca e sviluppo, commercio e altre attività nell’ambito di una strategia di massimizzazione finanziaria e dei profitti a livello di gruppo. |
(2) |
Le informazioni statistiche relative alle società veicolo consentirebbero all’Eurosistema di comprendere meglio il ruolo di tali entità nel sistema economico e finanziario dell’area dell’euro. In particolare, le informazioni statistiche sull’attività delle società veicolo negli Stati membri la cui moneta è l’euro con un’elevata concentrazione di società veicolo consentirebbero all’Eurosistema di analizzare ed interpretare le interconnessioni transfrontaliere dai flussi e dalle posizioni delle società veicolo e di valutare i rischi finanziari ed economici associati ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, sebbene le informazioni statistiche sulle società veicolo, in quanto unità istituzionali, siano già raccolte a livello nazionale, non sono segnalate separatamente alla Banca centrale europea (BCE). Le informazioni statistiche sulle società veicolo dovrebbero pertanto essere segnalate trimestralmente dalle banche centrali nazionali (BCN) alla BCE. |
(3) |
Le informazioni statistiche relative alle società veicolo possono essere raccolte e/o compilate dalle autorità statistiche competenti diverse dalle BCN. Pertanto, la segnalazione di tali informazioni alla BCE può richiedere cooperazione tra le BCN e tali autorità competenti. |
(4) |
La BCE era un membro della Task Force sulle società veicolo, istituita nel 2016 dal Comitato della bilancia dei pagamenti presso il Fondo monetario internazionale (FMI). Una delle questioni affrontate dalla Task Force era l’assenza di una definizione di società veicolo concordata a livello internazionale e nella sua relazione finale è stata presentata una proposta in tal senso (2). È pertanto opportuno che i requisiti imposti alle BCN in relazione alla comunicazione di informazioni statistiche sulle società veicolo tengano conto di tale definizione. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) (3). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) è modificato come segue:
1. |
all’articolo 1 è inserito il seguente punto 18):
|
2. |
all’articolo 2, è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Le BCN comunicano alla BCE i dati trimestrali sulle operazioni e posizioni internazionali delle SPV residenti come definite nella tavola 10 dell’allegato II e in conformità ai termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2.»; |
3. |
all’articolo 6, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Qualora i dati per una voce delle tavole da 1 a 5 e 10 dell’allegato II siano trascurabili o di dimensioni non significative per le statistiche dell’area dell’euro e nazionali, o i dati per tale voce non possano essere raccolti con costi ragionevoli, le BCN comunicano i dati sulla base delle migliori stime fondate su solide metodologie statistiche, purché non sia compromesso il valore analitico delle statistiche. Inoltre, le BCN comunicano i dati sulla base delle migliori stime per le seguenti disaggregazioni nelle tavole 1, 2, 4, 6 e 10 dell’allegato II.»; |
4. |
è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Prima trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e alle consistenze di SPV residenti a seguito dell’entrata in vigore dell’indirizzo (UE) 2022/747 (BCE/2022/23) A seguito dell’entrata in vigore dell’indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea (BCE/2022/23) (*1), la prima trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e alle consistenze di SPV residenti di cui all’allegato II, tavola 10, ha luogo a marzo 2023, per quanto riguarda i dati per il quarto trimestre del 2022. I dati trimestrali relativi al periodo a decorrere dal primo trimestre del 2020 sono trasmessi entro settembre 2023. (*1) Indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2022, che modifica l’Indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (BCE/2022/23) (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 177).»;" |
5. |
Gli allegati I e II sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 maggio 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8
(2) Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities, del Comitato della bilancia dei pagamenti presso il Fondo monetario internazionale, BOPCOM Paper 18/03, 2018. Disponibile sul sito Internet del FMI all’indirizzo www.imf.org.
(3) Indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II all’indirizzo 2012/120/UE (BCE/2011/23) sono modificati come segue:
1. |
all’allegato II è aggiunta la seguente sezione 6: «6. Operazioni transfrontaliere e consistenze di SPV residenti trimestrali
L’obiettivo delle operazioni transfrontaliere e delle consistenze di SPV residenti trimestrali è di meglio comprendere il ruolo di tali tipologie di unità nelle differenti componenti dei conti del settore estero. Le informazioni relative a tale tipologia di unità possono essere comunicate come una voce separata, per consentire una migliore comprensione del loro ruolo nel sistema economico e finanziario dell’area dell’euro.
Le BCN comunicano le informazioni sulle operazioni transfrontaliere e sulle consistenze di SPV trimestrali come precisato nell’allegato II, tavola 10.»; |
2. |
L’allegato II è modificato come segue:
|