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Document 32021R1900

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7580

GU L 387 del 3.11.2021, p. 78–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj

3.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 387/78


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1900 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b), e l’articolo 90, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione, relative alle condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica, e relative alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II bis di tale regolamento di esecuzione.

(2)

Poiché l’espressione «alimenti composti» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all’articolo 8, all’allegato II, tabella 2, e all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è utilizzato con lo stesso significato attribuitole come in altri atti legislativi dell’Unione, è opportuno sostituire tale termine con «alimenti costituiti da due o più ingredienti».

(3)

Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere la definizione di «paese d’origine» all’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione.

(4)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.

(5)

L’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elenca gli alimenti e i mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis di tale regolamento.

(6)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non prevede esplicitamente un periodo di applicabilità delle misure di emergenza per i prodotti elencati nell’allegato II bis e considerando che tali misure devono essere revocate o modificate qualora siano disponibili nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, anche l’elenco figurante nell’allegato II bis del presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente. È pertanto opportuno modificare l’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi («RASFF»), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2020 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(8)

In particolare, per le partite di limoni provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le partite di arachidi provenienti dal Brasile, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire voci relative a entrambi i suddetti prodotti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici del 20 %.

(9)

A causa della frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, e per via del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF, è opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché su peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia.

(10)

A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulla frutta del jack proveniente dalla Malaysia e sui peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’Uganda.

(11)

A causa delle notifiche trasmesse al RASFF relative alla contaminazione da residui di ossido di etilene, per quanto riguarda alcune partite di gombi provenienti dall’India, è opportuno includere l’ossido di etilene nell’analisi da effettuare su questo prodotto e aumentare al 20 % la frequenza dei controlli fisici e di identità per rilevare la presenza di residui di antiparassitari, compreso l’ossido di etilene, sui gombi provenienti dall’India alle frontiere dell’Unione.

(12)

A causa della frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, e per via del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF, è opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle arachidi provenienti dagli Stati Uniti.

(13)

A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da Salmonella rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sui semi di sesamo provenienti dal Sudan.

(14)

A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle foglie di vite provenienti dalla Turchia.

(15)

Per quanto riguarda le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia, le informazioni disponibili evidenziano un’evoluzione favorevole del grado di conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine. È opportuno ridurre al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulle nocciole e sui prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia. Le nocciole e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Turchia e dall’Azerbaigian sono elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Al fine di garantire una coerente attenuazione dei rischi, è opportuno modificare la voce relativa alle nocciole e ai prodotti ottenuti da nocciole provenienti della Georgia in modo da includere gli stessi prodotti di quelli originari della Turchia e dell’Azerbaigian.

(16)

Dal gennaio 2019 i semi di sesamo provenienti dall’Etiopia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(17)

È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dall’Etiopia. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e dell’analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g, come previsto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. I risultati del campionamento e dell’analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa ai semi di sesamo provenienti dall’Etiopia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e inserire una voce su tali semi nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(18)

Dal luglio 2017 i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un tasso elevato e persistente di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.

(19)

È pertanto necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka. In particolare, tutte le partite di tale prodotto provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di aflatossine e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di aflatossine. I risultati del campionamento e dell’analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e inserire una voce relativa a tali peperoni nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(20)

Per quanto riguarda i pistacchi provenienti dagli Stati Uniti, elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(21)

Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle arachidi da aflatossine, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» nell’allegato II, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere i termini «compresi i miscugli» e i codici NC per i miscugli nelle righe relative alle arachidi altrimenti preparate o conservate.

(22)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e per le partite di peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale ma che erano già soggette a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero secondo i tassi di frequenza armonizzati per i controlli fisici e di identità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

(23)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione.

(24)

Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali, è opportuno modificare il modello di certificato ufficiale e le note sulla compilazione di tale certificato figuranti nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(25)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il punto ii è sostituito dal seguente:

«ii)

le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nell’allegato II, tabella 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati in tale allegato, tabella 2;»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

per “paese di origine” si intende:

i)

il paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari;

ii)

il paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati al punto i).»;

3)

all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell’allegato II, tabella 1, per tale voce.

4.   Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell’allegato II, tabella 1, per tali voci.»;

4)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Aggiornamenti degli allegati

La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.»;

5)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo di transizione

L’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e di partite di peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale né dai risultati del campionamento e dell’analisi in conformità al presente regolamento è ammesso fino al 13 gennaio 2022.»;

6)

gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

2

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Brasile (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

4

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Cina (CN)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

5

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Cina (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari  (3)  (7)

20

7

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari  (3)

20

8

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari  (3)  (8)

50

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari  (3)  (9)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

11

Olio di palma

(Alimenti)

 

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan  (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari  (3)  (11)

50

13

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari  (3)

10

15

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari  (3)  (13)

50

16

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Libano (LB)

Rodammina B

50

18

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Libano (LB)

Rodammina B

50

19

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

20

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Residui di antiparassitari  (3)

50

21

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Nigeria (GN)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatossine

50

23

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

25

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Siria (SY)

Rodammina B

50

26

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Siria (SY)

Rodammina B

50

27

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Turchia (TR)

Aflatossine

5

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

29

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

 

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)

20

30

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)

20

31

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)

20

32

Melegrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)  (16)

20

33

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari  (3)  (17)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (18)  (19)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Turchia (TR)

Cianuro

50

35

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

37

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti  (20)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

2008 50

38

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

Basilico (sacro, comune)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 99 90

40

39

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazioni microbiologiche

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (23)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatossine

5

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

2

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

3

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

50

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Egitto (EG)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

6

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Etiopia (ET)

Aflatossine

50

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

7

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

9

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

10

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

 

0908 11 00 ;

 

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

11

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella  (24)

10

12

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

 

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatossine

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatossine

20

14

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

15

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentaclorofenolo e diossine  (25)

5

16

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 60 99 ;

20

India (IN)

Residui di antiparassitari (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (28)

Residui di antiparassitari (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

19

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

 

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

50

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Nigeria (GN)

Aflatossine

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Residui di antiparassitari (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 1208 90 00

20

23

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Fichi secchi

0804 20 90

 

Turchia (TR)

Aflatossine

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

11

 

ex 2008 19 14 ;

11

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

60

25

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Turchia (TR)

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

26

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (26)  (29)

50

27

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (26)  (30)

10

2.   Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Alimenti costituiti da uno o più ingredienti contenenti uno dei prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1 del presente allegato a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in una quantità superiore al 20 % di un singolo prodotto o come somma di vari prodotti elencati

 

Codice NC  (34)

Descrizione  (35)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ALLEGATO II bis

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis

Riga

Alimenti e mangimi

(uso previsto)

Codice NC

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

1

Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

(Alimenti)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (GN)

Residui di antiparassitari

ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

Informazioni generali

Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto o i punti corrispondenti alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

Salvo diversa indicazione, tutte le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate;

le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;

le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;

se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

 

Paese

 

Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (36) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell’Unione.

I.2.

Riferimento del certificato

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC. Ripetuto nella casella II.b.

Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.

I.3.

Autorità centrale competente

 

Indicare il nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.4.

Autorità locale competente

 

Indicare, se del caso, il nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.5.

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro di destinazione.

I.6.

Operatore responsabile della partita

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.

Questa casella è facoltativa.

I.7.

Paese di origine

 

Indicare il nome e il codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari.

Indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati nel primo paragrafo.

I.8.

Regione di origine

 

Non pertinente.

I.9.

Paese di destinazione

 

Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei prodotti.

I.10.

Regione di destinazione

 

Non pertinente.

I.11.

Luogo di spedizione

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell’Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.

Per altri prodotti: qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.

In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione.

I.12.

Luogo di destinazione

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.

I.13.

Luogo di carico

 

Non pertinente.

I.14.

Data e ora della partenza

 

Indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).

I.15.

Mezzo di trasporto

 

Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l’identificazione:

aeromobile (indicare il numero del volo),

nave (indicare il nome e il numero della nave),

treno (indicare il numero del treno e del vagone),

veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio).

In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.

I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC.

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

Indicare il tipo di documento richiesto: relazione di analisi/risultati del campionamento e delle analisi di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio.

Altri documenti: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, quali documenti commerciali (ad esempio lettera di trasporto aereo, numero della polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

I.18.

Temperatura di trasporto

 

Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.

Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato.

I.20.

Certificato come o per

 

Selezionare l’uso cui sono destinate le merci, come specificato nella pertinente legislazione dell’Unione.

Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell’Unione richiede un certificato ufficiale.

I.21.

Per il transito

 

Non pertinente.

I.22.

Per il mercato interno

 

Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

I.23.

Per la reintroduzione

 

Non pertinente.

I.24.

Numero totale di colli

 

Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita.

In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

I.25.

Quantità totale

 

Non pertinente.

I.26.

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Il peso netto totale è la massa delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l’imballaggio. È calcolato automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.

Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.

I.27.

Descrizione della partita

 

Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (37). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare i prodotti. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell’Unione.

Indicare la specie, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto e il peso netto. Selezionare «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell’Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (38) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).


PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella

Descrizione

 

Paese

 

Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

 

Modello di certificato

 

Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.

II.

Informazioni sanitarie

 

Questa casella si riferisce alle prescrizioni sanitarie dell’Unione applicabili alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell’Unione, come quella per la certificazione.

II.2a.

Riferimento del certificato

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.2b.

Riferimento IMSOC

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.

 

Certificatore

 

Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all’articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625.

Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell’autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

»

(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Residui di amitraz.

(5)  Residui di nicotina.

(6)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(7)  Residui di tolfenpyrad.

(8)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(11)  Residui di acefato.

(12)  Residui di diafentiuron.

(13)  Residui di fentoato.

(14)  Residui di clorbufam.

(15)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(16)  Residui di procloraz.

(17)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

(18)  «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(19)  «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(20)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(21)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(22)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).

(23)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(24)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(25)  La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a)

i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b)

l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

c)

il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi e

d)

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

(26)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(27)  Residui di carbofuran.

(28)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(29)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(30)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(31)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(32)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(33)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene).

(34)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(35)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(36)  Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(37)  Regolamento (CEE) n.  2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(38)  Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html


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