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Document 52018IP0449
European Parliament resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 — Parliament’s position with a view to an agreement (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))
GU C 363 del 28.10.2020, pp. 179–231
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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28.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/179 |
P8_TA(2018)0449
Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))
(2020/C 363/25)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018 dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027»(COM(2018)0321), |
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viste la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0322), presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018, e le proposte relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 e COM(2018)0328), presentate dalla Commissione il 2 maggio 2018, |
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vista la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0323), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0324), |
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viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (1), |
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vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2), |
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vista la ratifica dell'accordo di Parigi da parte del Parlamento europeo il 4 ottobre 2016 (3) e da parte del Consiglio il 5 ottobre 2016 (4), |
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vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 intitolata «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), entrata in vigore il 1o gennaio 2016, |
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visto l'impegno collettivo dell'UE a raggiungere l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro l'arco temporale dell'agenda post-2015, |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (5), |
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visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento, |
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visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci, i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il controllo dei bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0358/2018), |
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A. |
considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; |
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B. |
considerando che l'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ha previsto, per la prima volta, un livello di stanziamenti di impegno e di stanziamenti di pagamento inferiore rispetto al QFP precedente; che l'adozione tardiva del QFP e degli atti legislativi settoriali ha avuto un impatto molto negativo sull'attuazione dei nuovi programmi; |
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C. |
considerando che il QFP si è presto dimostrato insufficiente ad affrontare una serie di crisi, di nuovi impegni internazionali e di nuove sfide politiche che non erano stati contemplati e/o previsti al momento della sua adozione; che, al fine di garantire i finanziamenti necessari, il QFP ha raggiunto i propri limiti, in particolare a seguito di un ricorso senza precedenti alle disposizioni in materia di flessibilità e agli strumenti speciali, dopo aver esaurito i margini disponibili; che programmi dell'UE altamente prioritari nel settore della ricerca e delle infrastrutture sono stati addirittura ridotti appena due anni dopo la loro adozione; |
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D. |
considerando la revisione intermedia del QFP, avviata alla fine del 2016, si è dimostrata indispensabile per ampliare il potenziale delle vigenti disposizioni in materia di flessibilità, sebbene non sia stato possibile rivedere i massimali del QFP; che la revisione è stata valutata positivamente sia dal Parlamento che dal Consiglio; |
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E. |
considerando che la definizione del nuovo QFP sarà un momento cruciale per l'Unione a 27, in quanto offrirà la possibilità di adottare una visione comune a lungo termine e di decidere sulle future priorità politiche come pure sulla capacità dell'Unione di realizzarle; che il QFP 2021-2027 dovrebbe fornire all'Unione le risorse necessarie per promuovere una crescita economica sostenibile, la ricerca e l'innovazione, responsabilizzare i giovani, affrontare efficacemente le sfide della migrazione, contrastare la disoccupazione, la povertà persistente e l'esclusione sociale, rafforzare ulteriormente la coesione economica, sociale e territoriale, affrontare i problemi della sostenibilità, della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico, rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE, proteggere le sue frontiere esterne e sostenere i paesi del vicinato; |
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F. |
considerando che, alla luce delle sfide globali che gli Stati membri non possono affrontare da soli, dovrebbe essere possibile riconoscere i beni comuni europei e determinare i settori in cui la spesa sarebbe più efficace a livello europeo che a livello nazionale, al fine di trasferire le risorse finanziarie corrispondenti al livello dell'Unione e, di conseguenza, rafforzare l'importanza strategica dell'Unione senza aumentare necessariamente la spesa pubblica complessiva; |
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G. |
considerando che il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie dell'UE, che sono state seguite da proposte legislative riguardanti l'istituzione di nuovi programmi e strumenti dell'UE; |
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1. |
sottolinea che il QFP 2021-2027 deve garantire la capacità e la responsabilità dell'Unione di far fronte ai fabbisogni emergenti, alle ulteriori sfide e ai nuovi impegni internazionali e di conseguire le sue priorità e i suoi obiettivi politici; mette in evidenza i gravi problemi connessi al sottofinanziamento del QFP 2014-2020 e ribadisce la necessità di evitare il ripetersi degli errori passati, garantendo fin dall'inizio un bilancio dell'UE solido e credibile, nell'interesse dei cittadini, per i prossimi sette anni; |
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2. |
ritiene che le proposte della Commissione relative al QFP 2021-2027 e al sistema delle risorse proprie dell'Unione rappresentino il punto di partenza per i prossimi negoziati; esprime la propria posizione su tali proposte, in vista del mandato negoziale del Consiglio che non è ancora disponibile; |
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3. |
sottolinea che la proposta della Commissione per quanto riguarda il livello globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 % dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo), rappresenta, in percentuale dell'RNL, una riduzione in termini reali rispetto all'attuale QFP; ritiene che il livello proposto per il QFP non consentirà all'Unione di rispettare i suoi impegni politici e di rispondere alle importanti sfide future; intende pertanto negoziare l'aumento necessario; |
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4. |
dichiara inoltre la sua contrarietà a qualsiasi riduzione del livello delle politiche dell'UE consolidate da tempo e sancite dai trattati, come la politica di coesione, la politica agricola comune e la politica comune della pesca; è contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che abbia un impatto negativo sulla natura stessa e sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli proposti per il Fondo di coesione o per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale contesto, alla proposta di ridurre la dotazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonostante l'ampliamento del suo campo di applicazione e l'integrazione di quattro programmi sociali esistenti, segnatamente l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; |
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5. |
sottolinea inoltre l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP e tutte le relative politiche dell'UE; ribadisce, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere in prima linea nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e deplora l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte relative al QFP; chiede pertanto l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche e le iniziative dell'UE nel prossimo QFP; sottolinea inoltre che tutti i programmi inseriti nel prossimo QFP dovrebbero essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea altresì l'importanza di conseguire gli obiettivi riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali, all'eliminazione delle discriminazioni, anche nei confronti delle persone LGBTI, e alla creazione di un portafoglio per le minoranze, inclusi i Rom, che sono indispensabili per rispettare gli impegni assunti dall'UE in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva; sottolinea che, per rispettare i propri obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi, il contributo dell'UE al conseguimento degli obiettivi in materia di clima dovrebbe raggiungere almeno il 25 % della spesa nel periodo del QFP 2021-2027, ed essere portato quanto prima, e comunque entro il 2027, al 30 %; |
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6. |
deplora, a tale riguardo, che, nonostante la dichiarazione congiunta sull'integrazione della dimensione di genere allegata al regolamento sul QFP 2014-2020, non siano stati conseguiti progressi rilevanti in tale ambito e che la Commissione non abbia tenuto conto della sua attuazione in sede di riesame intermedio del QFP; esprime profondo rammarico per il fatto che l'integrazione della dimensione di genere sia stata totalmente marginalizzata nella proposta relativa al QFP e deplora la mancanza di obiettivi, obblighi e indicatori chiari in materia di parità di genere nelle proposte riguardanti le pertinenti politiche dell'UE; chiede che le procedure di bilancio annuali valutino e integrino l'impatto globale delle politiche dell'UE sulla parità di genere (bilancio di genere); si attende che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione manifestino un rinnovato impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere nel prossimo QFP, prevedendo un efficace monitoraggio della sua attuazione anche in sede di revisione intermedia del QFP; |
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7. |
sottolinea che il prossimo QFP deve essere basato su una maggiore rendicontabilità, semplificazione e trasparenza nonché sulla programmazione di bilancio basata sulla performance; ricorda, in tale contesto, la necessità di incentrare maggiormente la spesa futura sulla performance e sui risultati, sulla base di obiettivi di performance ambiziosi e pertinenti e di una definizione esaustiva e condivisa del valore aggiunto europeo; chiede alla Commissione, tenendo conto dei summenzionati principi orizzontali, di semplificare la rendicontazione della performance, di estenderla a un approccio qualitativo che includa indicatori ambientali e sociali e di presentare chiaramente le informazioni sulle principali sfide che l'UE deve ancora affrontare; |
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8. |
è consapevole delle importanti sfide a cui l'Unione è confrontata e si assume pienamente la responsabilità di garantire tempestivamente un bilancio che sia commisurato ai fabbisogni, alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini dell'UE; è disposto ad avviare immediatamente negoziati con il Consiglio, al fine di migliorare le proposte della Commissione e di definire un QFP realistico; |
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9. |
ricorda che la posizione del Parlamento è già chiaramente definita nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018, che costituiscono la sua posizione politica sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie; ricorda che queste risoluzioni sono state approvate a larga maggioranza, il che dimostra l'unità del Parlamento e la sua preparazione per affrontare i futuri negoziati; |
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10. |
si attende pertanto che il QFP figuri tra le priorità dell'agenda politica del Consiglio e si rammarica che finora non si registrino progressi significativi; ritiene che sia opportuno intensificare le riunioni regolari tra le successive Presidenze del Consiglio e la squadra negoziale del Parlamento per preparare il terreno per i negoziati ufficiali; si attende che si giunga a un accordo positivo prima delle elezioni del Parlamento europeo nel 2019, al fine di evitare che l'avvio dei nuovi programmi sia seriamente ostacolato dall'approvazione tardiva del quadro finanziario, come è già avvenuto in passato; sottolinea che questo calendario consentirà al Parlamento europeo che sarà eletto di adeguare il QFP 2021-2027 in occasione della revisione intermedia obbligatoria; |
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11. |
ricorda che le entrate e le spese dovrebbero essere trattate come un unico pacchetto nei prossimi negoziati; sottolinea pertanto che non potrà essere raggiunto nessun accordo sul prossimo QFP se non saranno realizzati progressi corrispondenti per quanto riguarda le nuove risorse proprie dell'Unione; |
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12. |
sottolinea che tutti gli elementi del pacchetto sul QFP e sulle risorse proprie, e in particolare gli importi del QFP stesso, dovrebbero continuare ad essere oggetto dei negoziati fino al raggiungimento di un accordo definitivo; ricorda, a tale riguardo, la posizione critica espressa dal Parlamento in merito alla procedura che ha condotto all'adozione dell'attuale regolamento sul QFP, nonché al ruolo dominante assunto dal Consiglio europeo in tale processo, che ha adottato decisioni irrevocabili su diversi elementi, tra cui i massimali del QFP e varie disposizioni relative alle politiche settoriali, in violazione dello spirito e della lettera dei trattati; è particolarmente preoccupato per il fatto che i primi elementi dei cosiddetti «schemi di negoziato» sul QFP preparati dalla Presidenza del Consiglio seguono la stessa logica e riguardano questioni che devono essere oggetto di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento nell'adozione della legislazione relativa all'istituzione di nuovi programmi dell'UE; intende pertanto adeguare la propria strategia di conseguenza; |
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13. |
ritiene che il requisito dell'unanimità per l'adozione e la revisione del regolamento sul QFP costituisca un vero e proprio ostacolo a tale processo; invita il Consiglio europeo ad attivare la clausola passerella prevista dall'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, in modo tale da consentire l'adozione del regolamento sul QFP a maggioranza qualificata; |
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14. |
approva la presente risoluzione con lo scopo di presentare il proprio mandato negoziale su ogni aspetto delle proposte della Commissione, includendo modifiche concrete sia della proposta di regolamento sul QFP sia dell'accordo interistituzionale (AII); presenta, inoltre, una tabella in cui figurano gli importi per ciascuna politica e ciascun programma dell'UE, sulla base delle posizioni già approvate dal Parlamento nelle precedenti risoluzioni sul QFP; sottolinea che questi importi faranno parte anche del mandato del Parlamento per i prossimi negoziati legislativi in vista dell'adozione dei programmi dell'UE per il periodo 2021-2027; |
A. RICHIESTE CONNESSE AL QFP
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15. |
chiede, pertanto, che il Consiglio tenga debitamente conto delle seguenti posizioni del Parlamento, al fine di conseguire un risultato positivo nei negoziati sul QFP 2021-2027 e di ottenere l'approvazione del Parlamento a norma dell'articolo 312 TFUE; |
Importi
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16. |
conferma nuovamente la propria posizione ufficiale secondo cui il livello del QFP 2021-2027 dovrebbe essere fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, che rappresenta l'1,3 % dell'RNL dell'UE-27, al fine di garantire il livello di finanziamenti necessario per le politiche fondamentali dell'UE affinché possano realizzare la loro missione e i loro obiettivi; |
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17. |
chiede, a tale riguardo, che sia garantito il seguente livello di finanziamenti per i programmi e le politiche dell'UE, che sono presentati secondo un ordine che rispecchia la struttura del QFP proposta dalla Commissione e sono ripresi nella tabella dettagliata (allegati III e IV della presente risoluzione); chiede che siano adeguati di conseguenza i massimali per gli impegni e i pagamenti corrispondenti, come indicato agli allegati I e II della presente risoluzione;
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18. |
intende garantire un livello di finanziamento sufficiente sulla base della proposta della Commissione per le rubriche «Migrazione e gestione delle frontiere» (rubrica 4) e «Sicurezza e difesa» compresa la risposta alle crisi (rubrica 5); ribadisce una posizione che difende da tempo, vale a dire che le nuove priorità politiche dovrebbero essere corredate di mezzi finanziari supplementari per non compromettere le politiche e i programmi esistenti e il loro finanziamento nell'ambito del nuovo QFP; |
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19. |
intende difendere la proposta della Commissione volta a garantire un livello di finanziamento sufficiente per un'amministrazione pubblica europea forte, efficiente e di alta qualità, al servizio di tutti gli europei; ricorda che, nel corso dell'attuale QFP, le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate dell'UE hanno proceduto a una riduzione del 5 % del personale e ritiene che essi non dovrebbero subire ulteriori riduzioni suscettibili di compromettere direttamente l'attuazione delle politiche dell'Unione; ribadisce ancora una volta la sua ferma opposizione a una ripetizione della cosiddetta riserva di riassegnazione per le agenzie; |
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20. |
è determinato a evitare un'altra crisi dei pagamenti nei primi anni del QFP 2021-2027, quale avvenuta nel periodo in corso; ritiene che il massimale complessivo dei pagamenti debba tener conto del volume senza precedenti di impegni ancora da liquidare alla fine del 2020 — la cui entità stimata è in costante aumento a causa di importanti ritardi nell'esecuzione — e che dovranno essere liquidati nell'ambito del prossimo QFP; chiede pertanto che il livello globale dei pagamenti come anche i massimali di pagamento annuali, in particolare all'inizio del periodo, siano fissati a un livello adeguato che tenga conto anche di questa situazione; intende accettare, per il prossimo QFP, solo un divario limitato e ben giustificato fra impegni e pagamenti; |
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21. |
presenta, su questa base, negli allegati III e IV della presente risoluzione, una tabella in cui si riportano le cifre esatte proposte per ciascuna politica e ciascun programma dell'UE; dichiara che, a fini comparativi, intende mantenere la struttura dei singoli programmi dell'UE quale proposta dalla Commissione, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere richieste nel corso della procedura legislativa che porta all'adozione dei programmi stessi; |
Revisione intermedia
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22. |
sottolinea la necessità di mantenere la prassi della revisione intermedia del QFP, basandosi sul precedente positivo stabilito nel quadro attuale, e chiede:
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Flessibilità
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23. |
valuta positivamente le proposte della Commissione sulla flessibilità, che rappresentano una buona base negoziale; concorda con l'architettura globale dei meccanismi di flessibilità nel QFP 2021-2027; sottolinea che gli strumenti speciali perseguono missioni diverse e rispondono a esigenze diverse, e si oppone a qualsiasi tentativo di fonderli; sostiene con fermezza la disposizione chiara secondo cui gli stanziamenti di impegno e di pagamento derivanti dall'uso di strumenti speciali dovrebbero essere iscritti in bilancio al di là dei pertinenti massimali fissati dal QFP, così come l'eliminazione di qualsiasi limite per gli adeguamenti risultanti dal margine globale per i pagamenti; chiede l'introduzione di un certo numero di miglioramenti supplementari, tra cui:
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Durata
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24. |
sottolinea la necessità che la durata del QFP passi progressivamente a un periodo di 5+5 anni con una revisione intermedia obbligatoria; accetta che il prossimo QFP sia stabilito per un periodo di sette anni, mediante una soluzione transitoria da applicare per un'ultima volta; si aspetta che le modalità dettagliate legate all'attuazione di un quadro 5+5 siano approvate in occasione della revisione intermedia del QFP 2021-2027; |
Struttura
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25. |
accetta la struttura generale del QFP a sette rubriche, quale proposta dalla Commissione, che corrisponde in gran parte alla proposta del Parlamento; ritiene che tale struttura garantisca una maggiore trasparenza e migliori la visibilità della spesa dell'UE, mantenendo nel contempo il necessario grado di flessibilità; approva inoltre la creazione di «cluster di programmi», che dovrebbero portare a una semplificazione e a una razionalizzazione considerevoli della struttura del bilancio dell'UE e al suo chiaro allineamento alle rubriche del QFP; |
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26. |
constata che la Commissione propone di ridurre di oltre un terzo il numero di programmi dell'UE; sottolinea che la posizione del Parlamento riguardo alla struttura e alla composizione dei 37 nuovi programmi sarà stabilita nel corso dell'adozione dei pertinenti atti legislativi settoriali; si aspetta, in ogni caso, che la nomenclatura di bilancio proposta rispecchi tutte le diverse componenti di ciascun programma, in modo da garantire la trasparenza e fornire all'autorità di bilancio il livello di informazione che le è necessario per stabilire il bilancio annuale e sovrintendere alla sua esecuzione; |
Unità del bilancio
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27. |
accoglie con favore la proposta di integrare il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione, che risponde a una richiesta di lunga data del Parlamento valida per tutti gli strumenti fuori bilancio; ricorda che il principio dell'unità, in base al quale tutte le entrate e le spese dell'Unione figurano nel bilancio, è al tempo stesso un requisito previsto dal trattato e un presupposto democratico di base; |
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28. |
mette quindi in discussione la logica e la giustificazione della creazione di strumenti al di fuori del bilancio che impediscono il controllo parlamentare delle finanze pubbliche compromettendo la trasparenza del processo decisionale; ritiene che le decisioni relative all'istituzione di tali strumenti escludano il Parlamento nella sua triplice veste di autorità legislativa, di autorità di bilancio e di autorità di controllo; ritiene che, qualora si ritengano necessarie eccezioni per conseguire obiettivi specifici, ad esempio mediante strumenti finanziari o fondi fiduciari, queste dovrebbero essere pienamente trasparenti, debitamente giustificate da un'addizionalità e un valore aggiunto comprovati, e sostenute da procedure decisionali solide e da disposizioni in materia di responsabilità; |
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29. |
sottolinea tuttavia che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'UE non dovrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti a favore di altre politiche e altri programmi dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di stabilire il livello globale del prossimo QFP senza calcolare l'assegnazione dello 0,03 % del RNL dell'UE corrispondente al Fondo europeo di sviluppo, che dovrebbe essere aggiunto ai massimali concordati; |
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30. |
sottolinea che i massimali del QFP non dovrebbero ostacolare il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione degli obiettivi strategici di quest'ultima; si aspetta pertanto che venga assicurata una revisione al rialzo dei massimali del QFP ogniqualvolta ciò risulti necessario per il finanziamento di nuovi obiettivi di politica, senza ricorrere a metodi di finanziamento intergovernativo; |
B. QUESTIONI LEGISLATIVE
Stato di diritto
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31. |
evidenzia l'importanza del nuovo meccanismo garante del rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), in base al quale gli Stati membri che non rispettano detti valori si espongono a conseguenze finanziarie; avverte, tuttavia, che i beneficiari finali del bilancio dell'Unione non risentono in alcun modo del mancato rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto da parte dei loro governi; sottolinea quindi che siffatte misure non influiscono sull'obbligo degli enti pubblici o degli Stati membri di effettuare pagamenti a favore dei beneficiari o dei destinatari finali; |
Procedura legislativa ordinaria e atti delegati
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32. |
sottolinea che gli obiettivi dei programmi e le priorità di spesa, le dotazioni finanziarie, i criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione, le condizioni, le definizioni e i metodi di calcolo dovrebbero essere stabiliti nella legislazione pertinente, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in quanto colegislatore; sottolinea altresì che, quando tali misure, che possono comportare scelte di politica importanti, non sono incluse nell'atto di base, dovrebbero essere adottate mediante atti delegati; ritiene, in tale contesto, che i programmi di lavoro pluriennali e/o annuali dovrebbero in generale essere adottati mediante atti delegati; |
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33. |
afferma l'intenzione del Parlamento di rafforzare, ove necessario, le disposizioni in materia di governance, responsabilità, trasparenza e controllo parlamentare, conferimento di poteri agli enti locali e regionali e ai loro partner, e impegno delle ONG e della società civile nella prossima generazione di programmi; intende inoltre migliorare e chiarire, ove necessario, la coerenza e le sinergie tra i vari fondi e le varie politiche nonché all'interno degli stessi; riconosce la necessità di una maggiore flessibilità nell'assegnazione delle risorse nell'ambito di determinati programmi, ma sottolinea che ciò non dovrebbe andare a scapito dei loro obiettivi strategici originari e di lungo termine, né della prevedibilità e dei diritti del Parlamento; |
Clausole di riesame
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34. |
fa osservare che nei singoli programmi e strumenti del QFP dovrebbero essere inserite clausole di riesame dettagliate ed efficaci, al fine di garantire che si effettuino valutazioni serie di detti programmi e strumenti, e che il Parlamento sia, successivamente, pienamente associato alle decisioni adottate in merito ai necessari adeguamenti; |
Proposte legislative
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35. |
invita la Commissione a presentare le proposte legislative pertinenti, oltre a quelle che ha già presentato, e in particolare una proposta di regolamento che istituisca un Fondo per una transizione energetica equa come pure un programma specifico sul turismo sostenibile; sostiene inoltre l'introduzione del sistema di garanzia per l'infanzia nel FSE+, l'integrazione nel programma Diritti e valori di una specifica sezione Valori dell'Unione, come anche una revisione del regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea; si rammarica che le pertinenti proposte della Commissione non contengano misure che rispondono ai requisiti dell'articolo 174 TFUE in relazione alle regioni più settentrionali a bassissima densità demografica e alle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; ritiene che dovrebbe essere proposta anche una revisione del regolamento finanziario qualora ciò risultasse necessario a seguito dei negoziati relativi al QFP; |
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C. |
RISORSE PROPRIE |
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36. |
sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie è estremamente complesso, iniquo, opaco e totalmente incomprensibile per i cittadini dell'UE; chiede ancora una volta un sistema semplificato, che risulti più comprensibile per i cittadini dell'UE; |
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37. |
accoglie con favore, in questo contesto, quale passo importante verso una riforma più ambiziosa, la serie di proposte della Commissione adottata il 2 maggio 2018 su un nuovo sistema di risorse proprie; invita la Commissione a tener conto del parere n. 5/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta della Commissione relativa al nuovo sistema di risorse proprie dell'Unione europea, in cui si sottolinea che sono necessari un metodo di calcolo migliore e un'ulteriore semplificazione del sistema; |
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38. |
ricorda che l'introduzione di nuove risorse proprie dovrebbe avere una duplice finalità: innanzitutto, portare a una riduzione sostanziale della quota dei contributi basati sull'RNL e, in secondo luogo, garantire l'adeguato finanziamento della spesa dell'UE nell'ambito del QFP post 2020; |
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39. |
appoggia la proposta di modernizzazione delle risorse proprie attuali, la quale implica:
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40. |
chiede, in linea con la proposta della Commissione, l'introduzione programmata di un paniere di nuove risorse proprie che, senza aumentare l'onere fiscale per i cittadini, corrisponderebbero a obiettivi strategici essenziali dell'UE, il cui valore aggiunto europeo è evidente e insostituibile:
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41. |
chiede l'estensione dell'elenco delle nuove risorse proprie potenziali, che dovrebbe includere:
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42. |
approva con forza l'abolizione di tutti gli sconti e altri meccanismi di correzione, accompagnata, se necessario, da un periodo limitato di eliminazione graduale; |
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43. |
insiste sull'introduzione di altre entrate che dovrebbero costituire entrate supplementari per il bilancio dell'UE senza comportare una corrispondente riduzione dei contributi RNL:
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44. |
sottolinea inoltre l'introduzione di altre forme di entrate, in linea con le proposte della Commissione, nel caso di:
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45. |
evidenzia la necessità di mantenere la credibilità del bilancio dell'UE rispetto ai mercati finanziari, il che implica un aumento dei massimali delle risorse proprie; |
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46. |
invita la Commissione a presentare una proposta per risolvere la situazione paradossale in cui i contributi del Regno Unito agli importi da liquidare (RAL) pre-2021 saranno iscritti nel bilancio come entrate generali, e così conteggiati ai fini del massimale delle risorse proprie, mentre tale massimale sarà calcolato sulla base dell'RNL dell'UE-27, dunque senza il Regno Unito, una volta che il paese avrà lasciato l'UE; ritiene che i contributi del Regno Unito dovrebbero invece essere calcolati al di fuori del massimale delle risorse proprie; |
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47. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'unione doganale è una fonte importante della capacità finanziaria dell'Unione; sottolinea, in questo contesto, la necessità di armonizzare i controlli e la gestione doganali in tutta l'Unione al fine di prevenire e combattere le frodi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; |
|
48. |
esorta a contrastare realmente l'evasione e l'elusione fiscali, con l'introduzione di sanzioni dissuasive per i territori offshore e per i facilitatori o i promotori di tali attività, in particolare e come primo passo per quelli che operano nel continente europeo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero cooperare istituendo un sistema coordinato per monitorare i movimenti di capitali al fine di contrastare l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro; |
|
49. |
è del parere che l'adozione di misure efficaci contro la corruzione e la frode fiscale praticate dalle multinazionali e dai più ricchi potrebbe riportare nei bilanci degli Stati membri una somma stimata dalla Commissione in mille miliardi di euro all'anno, e ritiene che in tale ambito vi sia una grave carenza d'azione da parte dell'UE; |
|
50. |
appoggia con determinazione la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0327); rammenta che il Parlamento deve dare la propria approvazione a tale regolamento; ricorda che tale regolamento è parte integrante del pacchetto sulle risorse proprie presentato dalla Commissione e si aspetta che il Consiglio tratti i quattro testi collegati sulle risorse proprie come un unico pacchetto insieme al QFP; |
D. MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE STABILISCE IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2021-2027
|
51. |
ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 dovrebbe essere modificata come segue: |
Modifica 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 7
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 8
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 11
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 12
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 13
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 14
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 15
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Modifica |
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Modifica 16
Proposta di regolamento
Capo 1 — articolo 3 — titolo
|
Testo della Commissione |
Modifica |
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Rispetto del massimale delle risorse proprie |
Relazione con le risorse proprie |
Modifica 17
Proposta di regolamento
Capo 1 — articolo 3 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Modifica |
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4. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata conformemente all'articolo 311 TFUE («decisione sulle risorse proprie») . |
4. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore ai limiti fissati per le medesime risorse dell'Unione, fatti salvi l'obbligo dell'Unione di dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche conformemente all'articolo 311, comma 1, TFUE , nonché l'obbligo delle istituzioni di vigilare sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi conformemente all'articolo 323 TFUE . |
Modifica 18
Proposta di regolamento
Capo 1 — articolo 3 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Modifica |
|
5. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione relativa alle risorse proprie in vigore. |
soppresso |
Modifica 19
Proposta di regolamento
Capo 2 — articolo 5 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Modifica |
|
4. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. |
soppresso |
Modifica 20
Proposta di regolamento
Capo 2 — articolo 7 — titolo
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Testo della Commissione |
Modifica |
|
Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri |
Adeguamenti relativi alla sospensione degli impegni di bilancio |
Modifica 21
Proposta di regolamento
Capo 2 — articolo 7
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell'Unione nel quadro di misure collegate alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri , gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza. Gli impegni sospesi dell'anno non possono essere iscritti a bilancio oltre l'anno n+2. |
In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio, gli importi corrispondenti sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti a bilancio oltre l'anno n+2. A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 . |
Modifica 22
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 10 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Modifica |
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1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea , i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio , non supera un importo annuo massimo di 600 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. |
1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente , e non supera un importo annuo massimo di 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. |
Modifica 23
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Modifica |
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|
1 bis. Gli stanziamenti per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. |
Modifica 24
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Modifica |
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2. L'importo annuo della riserva è fissato a 600 milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Entro il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o esterne. A decorrere dal 1o ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. |
2. L'importo annuo della riserva per aiuti d'urgenza è fissato a 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Entro il 1o ottobre di ciascun anno almeno 150 milioni di EUR (a prezzi 2018) dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o esterne. A decorrere dal 1o ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. |
Modifica 25
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 12 — titolo
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) |
Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione per gli impegni ) |
Modifica 26
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 12 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||||||||||||
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1. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2022 al 2027, comprende quanto segue:
|
1. i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno degli anni precedenti;
|
Modifica 27
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 12 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
2. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE. |
2. Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione per gli impegni ) o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE. I margini dell'anno n possono essere mobilitati per gli anni n e n + 1 attraverso la riserva dell'Unione per gli impegni, purché ciò non sia in conflitto con i bilanci rettificativi in sospeso o previsti. |
Modifica 28
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
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|
3 bis. Alla fine del 2027 gli importi che rimangono disponibili nell'ambito della riserva dell'Unione per gli impegni sono riportati al prossimo QFP fino al 2030. |
Modifica 29
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 13 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è fissato a 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). |
Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche o nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e della riserva per aiuti d'urgenza . Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è fissato a 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). |
Modifica 30
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
1. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale. |
1. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,05 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale. Può essere mobilitato per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento o unicamente per gli stanziamenti di pagamento. |
Modifica 31
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
2. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP , ed è coerente con il massimale delle risorse proprie . |
2. Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP. |
Modifica 32
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
3. Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri. |
soppresso |
Modifica 33
Proposta di regolamento
Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
4. Gli importi compensati conformemente al paragrafo 3 non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri. |
soppresso |
Modifica 34
Proposta di regolamento
Capo 4 — titolo
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Testo della Commissione |
Modifica |
|
Riesame e revisione del QFP |
Revisioni |
Modifica 35
Proposta di regolamento
Capo 4 — articolo 15 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Modifica |
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1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione relativa alle risorse proprie in vigore . |
1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, i massimali pertinenti del QFP sono rivisti al rialzo qualora ciò sia necessario per agevolare il finanziamento delle politiche dell'Unione, in particolare dei nuovi obiettivi politici, in circostanze in cui sarebbe altrimenti necessario istituire metodi supplementari di finanziamento intergovernativo o quasi intergovernativo suscettibili di eludere la procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE . |
Modifica 36
Proposta di regolamento
Capo 4 — articolo 15 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
3. L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. |
soppresso |
Modifica 37
Proposta di regolamento
Capo 4 — articolo 16 — titolo
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Riesame intermedio del QFP |
Revisione intermedia del QFP |
Modifica 38
Proposta di regolamento
Capo 4 — articolo 16
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||||||
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Anteriormente al 1o gennaio 2024 , la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP. Se del caso, tale riesame è corredato di proposte pertinenti. |
Anteriormente al 1o luglio 2023 , la Commissione presenta una proposta legislativa per la revisione del presente regolamento in conformità delle procedure previste dal TFUE, sulla base di un riesame del funzionamento del QFP . Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione. La proposta è elaborata tenendo conto di una valutazione dei seguenti elementi:
|
Modifica 39
Proposta di regolamento
Capo 4 — articolo 17
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio , se del caso , le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. |
Al momento della comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP o qualora i massimali per i pagamenti possano impedire all'Unione di onorare i propri impegni giuridici , la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. |
Modifica 40
Proposta di regolamento
Capo 5 — articolo 21 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
1. Un importo massimo di 14 196 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 per i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio — Programma spaziale]. |
1. Un importo massimo è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 congiuntamente per i programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) e per Copernicus (programma europeo di osservazione della terra). Tale importo massimo è fissato al 15 % al di sopra degli importi indicativi stabiliti per entrambi i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio — Programma spaziale]. Eventuali integrazioni di tale importo massimo sono finanziate tramite i margini o gli strumenti speciali e non comportano riduzioni per altri programmi e progetti. |
Modifica 41
Proposta di regolamento
Capo 5 — articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
|
2 bis. Se dovessero sorgere nuove necessità di finanziamento dal bilancio dell'Unione per i grandi progetti di cui sopra, la Commissione propone di rivedere di conseguenza i massimali del QFP. |
Modifica 42
Proposta di regolamento
Capo 6 — titolo
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio |
Trasparenza e cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio |
Modifica 43
Proposta di regolamento
Capo 6 — articolo 22
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio |
Trasparenza e cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio |
Modifica 44
Proposta di regolamento
Capo 6 — articolo 22 — comma 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
|
In sede di riunioni a livello politico, sia il Parlamento europeo che il Consiglio sono rappresentati dai membri della rispettiva istituzione. |
Modifica 45
Proposta di regolamento
Capo 6 — articolo 22 — paragrafo 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
|
Il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica quando adottano le rispettive posizioni sul progetto di bilancio. |
Modifica 46
Proposta di regolamento
Capo 6 — articolo 23
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo [7] del regolamento finanziario , comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE. |
Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE , comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE. |
Modifica 47
Proposta di regolamento
Capo 7 — articolo 24
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale. |
Prima del 1o luglio 2023, unitamente alle sue proposte per la revisione intermedia, la Commissione presenta una relazione che illustra i metodi per l'attuazione pratica di un quadro finanziario per un periodo di cinque anni più cinque. Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale. Se il regolamento del Consiglio che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2027, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal QFP continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora, dopo il 2020, un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, il quadro finanziario esteso è riveduto, se necessario, al fine di tenere conto dell'adesione. |
E. MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE
|
52. |
sottolinea che, in seguito ai negoziati e all'adozione di un nuovo regolamento QFP, la proposta di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dovrebbe essere modificata come segue: |
Modifica 48
Proposta di accordo interistituzionale
Parte 1
Sezione A — punto 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
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|
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Modifica 49
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione A — punto 7
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 50
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione A — punto 8
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
|
Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2027
|
Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento
|
Modifica 51
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione B — punto 9
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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|
Modifica 52
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione B — punto 10
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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|
Modifica 53
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione B — punto 11
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 54
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione B — punto 12
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
|
Strumento di flessibilità
|
Strumento di flessibilità
|
Modifica 55
Proposta di accordo interistituzionale
Parte I
Sezione B — punto 13
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 56
Proposta di accordo interistituzionale
Parte II
Sezione A — punto 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||||||||||
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|
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Modifica 57
Proposta di accordo interistituzionale
Parte II
Sezione A — punto 15 — trattino 2
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 58
Proposta di accordo interistituzionale
Parte II
Sezione B — punto 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||
|
|
|
Modifica 59
Proposta di accordo interistituzionale
Parte III
Sezione A — punto 24 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||
|
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Modifica 60
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte A — punto 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||
|
|
|
Modifica 61
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte B — punto 2
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
|
|
Modifica 62
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte C — punto 8
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
|
|
Modifica 63
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte D — punto 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||
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|
|
Modifica 64
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte E — punto 15
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
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Modifica 65
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte E — punto 19
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
|
|
Modifica 66
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte E — punto 21 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||
|
|
|
Modifica 67
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte G — titolo
|
Testo della Commissione |
Modifica |
|
Parte G. «Importo da liquidare» (RAL) |
Parte G. Esecuzione del bilancio, pagamenti e «Importo da liquidare» (RAL) |
Modifica 68
Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte G — punto 36
|
Testo della Commissione |
Modifica |
||||
|
|
o
o o
|
53. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati P8_TA(2018)0075 e P8_TA(2018)0076.
(2) Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
(3) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 249.
Allegato I — QFP 2021-2027: massimali e strumenti al di fuori dei massimali
|
(milioni di EUR — prezzi 2018) |
|||||||||||
|
|
Proposta della Commissione |
Posizione del Parlamento |
|||||||||
|
Stanziamenti di impegno |
Totale 2021-2027 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale 2021-2027 |
||
|
166 303 |
31 035 |
31 006 |
31 297 |
30 725 |
30 615 |
30 757 |
30 574 |
216 010 |
||
|
391 974 |
60 026 |
62 887 |
64 979 |
65 785 |
66 686 |
69 204 |
67 974 |
457 540 |
||
|
Di cui: Coesione economica, sociale e territoriale |
330 642 |
52 143 |
52 707 |
53 346 |
53 988 |
54 632 |
55 286 |
55 994 |
378 097 |
||
|
336 623 |
57 780 |
57 781 |
57 789 |
57 806 |
57 826 |
57 854 |
57 881 |
404 718 |
||
|
30 829 |
3 227 |
4 389 |
4 605 |
4 844 |
4 926 |
5 066 |
5 138 |
32 194 |
||
|
24 323 |
3 202 |
3 275 |
3 223 |
3 324 |
3 561 |
3 789 |
4 265 |
24 639 |
||
|
108 929 |
15 368 |
15 436 |
15 616 |
15 915 |
16 356 |
16 966 |
17 729 |
113 386 |
||
|
75 602 |
10 388 |
10 518 |
10 705 |
10 864 |
10 910 |
11 052 |
11 165 |
75 602 |
||
|
Di cui: Spesa amministrativa delle istituzioni |
58 547 |
8 128 |
8 201 |
8 330 |
8 432 |
8 412 |
8 493 |
8 551 |
58 547 |
||
|
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
1 134 583 |
181 025 |
185 293 |
188 215 |
189 262 |
190 880 |
194 688 |
194 727 |
1 324 089 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,11 % |
1,29 % |
1,31 % |
1,31 % |
1,30 % |
1,30 % |
1,31 % |
1,29 % |
1,30 % |
||
|
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
1 104 805 |
174 088 |
176 309 |
186 391 |
187 490 |
188 675 |
189 961 |
191 398 |
1 294 311 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,08 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,30 % |
1,29 % |
1,28 % |
1,28 % |
1,27 % |
1,27 % |
||
|
AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Riserva per aiuti d'urgenza |
4 200 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7 000 |
||
|
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) |
1 400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1 400 |
||
|
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) |
4 200 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7 000 |
||
|
Strumento di flessibilità |
7 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
14 000 |
||
|
Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Strumento europeo per la pace |
9 223 |
753 |
970 |
1 177 |
1 376 |
1 567 |
1 707 |
1 673 |
9 223 |
||
|
TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP |
26 023 |
4 953 |
5 170 |
5 377 |
5 576 |
5 767 |
5 907 |
5 873 |
38 623 |
||
|
TOTALE QFP + AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP |
1 160 606 |
185 978 |
190 463 |
193 592 |
194 838 |
196 647 |
200 595 |
200 600 |
1 362 712 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,14 % |
1,32 % |
1,34 % |
1,35 % |
1,34 % |
1,34 % |
1,35 % |
1,33 % |
1,34 % |
||
Allegato II — QFP 2021-2027: massimali e strumenti al di fuori dei massimali (a prezzi correnti)
|
(milioni di euro — prezzi correnti) |
|||||||||||
|
|
Proposta della Commissione |
Posizione del Parlamento |
|||||||||
|
Stanziamenti di impegno |
Totale 2021-2027 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale 2021-2027 |
||
|
187 370 |
32 935 |
33 562 |
34 555 |
34 601 |
35 167 |
36 037 |
36 539 |
243 395 |
||
|
442 412 |
63 700 |
68 071 |
71 742 |
74 084 |
76 601 |
81 084 |
81 235 |
516 517 |
||
|
Di cui: Coesione economica, sociale e territoriale |
373 000 |
55 335 |
57 052 |
58 899 |
60 799 |
62 756 |
64 776 |
66 918 |
426 534 |
||
|
378 920 |
61 316 |
62 544 |
63 804 |
65 099 |
66 424 |
67 785 |
69 174 |
456 146 |
||
|
34 902 |
3 425 |
4 751 |
5 084 |
5 455 |
5 658 |
5 936 |
6 140 |
36 448 |
||
|
27 515 |
3 397 |
3 545 |
3 559 |
3 743 |
4 091 |
4 439 |
5 098 |
27 872 |
||
|
123 002 |
16 308 |
16 709 |
17 242 |
17 923 |
18 788 |
19 878 |
21 188 |
128 036 |
||
|
85 287 |
11 024 |
11 385 |
11 819 |
12 235 |
12 532 |
12 949 |
13 343 |
85 287 |
||
|
Di cui: Spesa amministrativa delle istituzioni |
66 028 |
8 625 |
8 877 |
9 197 |
9 496 |
9 663 |
9 951 |
10 219 |
66 028 |
||
|
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
1 279 408 |
192 105 |
200 567 |
207 804 |
213 140 |
219 261 |
228 107 |
232 717 |
1 493 701 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,11 % |
1,29 % |
1,31 % |
1,31 % |
1,30 % |
1,30 % |
1,31 % |
1,29 % |
1,30 % |
||
|
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
1 246 263 |
184 743 |
190 843 |
205 790 |
211 144 |
216 728 |
222 569 |
228 739 |
1 460 556 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,08 % |
1,24 % |
1,24 % |
1,30 % |
1,29 % |
1,28 % |
1,28 % |
1,27 % |
1,27 % |
||
|
AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Riserva per aiuti d'urgenza |
4 734 |
1 061 |
1 082 |
1 104 |
1 126 |
1 149 |
1 172 |
1 195 |
7 889 |
||
|
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) |
1 578 |
212 |
216 |
221 |
225 |
230 |
234 |
239 |
1 578 |
||
|
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) |
4 734 |
1 061 |
1 082 |
1 104 |
1 126 |
1 149 |
1 172 |
1 195 |
7 889 |
||
|
Strumento di flessibilità |
7 889 |
2 122 |
2 165 |
2 208 |
2 252 |
2 297 |
2 343 |
2 390 |
15 779 |
||
|
Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Strumento europeo per la pace |
10 500 |
800 |
1 050 |
1 300 |
1 550 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
10 500 |
||
|
TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP |
29 434 |
5 256 |
5 596 |
5 937 |
6 279 |
6 624 |
6 921 |
7 019 |
43 633 |
||
|
TOTALE QFP + AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP |
1 308 843 |
197 361 |
206 163 |
213 741 |
219 419 |
225 885 |
235 028 |
239 736 |
1 537 334 |
||
|
in percentuale dell'RNL |
1,14 % |
1,32 % |
1,34 % |
1,35 % |
1,34 % |
1,34 % |
1,35 % |
1,33 % |
1,34 % |
||
Allegato III — QFP 2021-2027: ripartizione per programma (prezzi 2018)
N.B.: A fini comparativi, la tabella segue la struttura dei singoli programmi dell'UE quale proposta dalla Commissione, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere richieste nel corso della procedura legislativa che porta all'adozione di tali programmi.
|
(milioni di EUR — prezzi 2018) |
|||||
|
|
QFP 2014-2020 (EU27+FES) |
Proposta della Commissione 2021-2027 |
Posizione del Parlamento 2021-2027 |
||
|
116 361 |
166 303 |
216 010 |
||
|
69 787 |
91 028 |
127 537 |
||
|
Orizzonte Europa |
64 674 |
83 491 |
120 000 |
||
|
Programma Euratom di ricerca e formazione |
2 119 |
2 129 |
2 129 |
||
|
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) |
2 992 |
5 406 |
5 406 |
||
|
Altro |
2 |
2 |
2 |
||
|
31 886 |
44 375 |
51 798 |
||
|
Fondo InvestEU |
3 968 |
13 065 |
14 065 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa (contributo totale H1) di cui: |
17 579 |
21 721 |
28 083 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti |
12 393 |
11 384 |
17 746 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa — Energia |
4 185 |
7 675 |
7 675 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa — Digitale |
1 001 |
2 662 |
2 662 |
||
|
Programma Europa digitale |
172 |
8 192 |
8 192 |
||
|
Altro |
9 097 |
177 |
177 |
||
|
Agenzie decentrate |
1 069 |
1 220 |
1 281 |
||
|
5 100 |
5 672 |
8 423 |
||
|
Programma per il mercato unico (incl. COSME) |
3 547 |
3 630 |
5 823 |
||
|
Programma antifrode dell'UE |
156 |
161 |
322 |
||
|
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS) |
226 |
239 |
300 |
||
|
Cooperazione nel settore doganale (Dogana) |
536 |
843 |
843 |
||
|
Turismo sostenibile |
|
|
300 |
||
|
Altro |
61 |
87 |
87 |
||
|
Agenzie decentrate |
575 |
714 |
748 |
||
|
11 502 |
14 404 |
15 225 |
||
|
Programma spaziale europeo |
11 308 |
14 196 |
15 017 |
||
|
Agenzie decentrate |
194 |
208 |
208 |
||
|
Margine |
-1 913 |
10 824 |
13 026 |
||
|
387 250 |
391 974 |
457 540 |
||
|
272 647 |
242 209 |
272 647 |
||
|
FESR + Fondo di coesione di cui: |
272 411 |
241 996 |
272 411 |
||
|
Fondo europeo di sviluppo regionale |
196 564 |
200 622 |
|
||
|
Fondo di coesione |
75 848 |
41 374 |
|
||
|
Di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti |
11 487 |
10 000 |
|
||
|
Sostegno alla comunità turco-cipriota |
236 |
213 |
236 |
||
|
273 |
22 281 |
22 281 |
||
|
Programma di sostegno alle riforme |
185 |
22 181 |
22 181 |
||
|
Protezione dell'euro contro la contraffazione |
7 |
7 |
7 |
||
|
Altro |
81 |
93 |
93 |
||
|
115 729 |
123 466 |
157 612 |
||
|
Fondo sociale europeo Plus (inclusi 5,9 milioni di EUR per una Garanzia per l'infanzia) |
96 216 |
89 688 |
106 781 |
||
|
Di cui salute, occupazione e innovazione sociale |
1 075 |
1 042 |
1 095 |
||
|
Erasmus+ |
13 699 |
26 368 |
41 097 |
||
|
Corpo europeo di solidarietà |
373 |
1 113 |
1 113 |
||
|
Europa creativa |
1 403 |
1 642 |
2 806 |
||
|
Giustizia |
316 |
271 |
316 |
||
|
Diritti e valori , inclusi almeno 500 milioni di EUR per una sezione Valori dell'Unione |
594 |
570 |
1 627 |
||
|
Altro |
1 158 |
1 185 |
1 185 |
||
|
Agenzie decentrate |
1 971 |
2 629 |
2 687 |
||
|
Margine |
-1 399 |
4 018 |
4 999 |
||
|
399 608 |
336 623 |
404 718 |
||
|
390 155 |
330 724 |
391 198 |
||
|
FEAGA + FEASR di cui: |
382 855 |
324 284 |
383 255 |
||
|
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) |
286 143 |
254 247 |
|
||
|
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) |
96 712 |
70 037 |
|
||
|
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca |
6 243 |
5 448 |
6 867 |
||
|
Altro |
962 |
878 |
962 |
||
|
Agenzie decentrate |
95 |
113 |
113 |
||
|
3 492 |
5 085 |
11 520 |
||
|
Programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) |
3 221 |
4 828 |
6 442 |
||
|
Fondo per una transizione energetica equa |
|
|
4 800 |
||
|
Agenzie decentrate |
272 |
257 |
278 |
||
|
Margine |
5 960 |
814 |
1 999 |
||
|
10 051 |
30 829 |
32 194 |
||
|
7 180 |
9 972 |
10 314 |
||
|
Fondo Asilo e migrazione |
6 745 |
9 205 |
9 205 |
||
|
Agenzie decentrate (*1) |
435 |
768 |
1 109 |
||
|
5 492 |
18 824 |
19 848 |
||
|
Fondo per la gestione integrata delle frontiere |
2 773 |
8 237 |
8 237 |
||
|
Agenzie decentrate (*1) |
2 720 |
10 587 |
11 611 |
||
|
Margine |
-2 621 |
2 033 |
2 033 |
||
|
1 964 |
24 323 |
24 639 |
||
|
3 455 |
4 255 |
4 571 |
||
|
Fondo per la sicurezza interna |
1 200 |
2 210 |
2 210 |
||
|
Disattivazione nucleare di cui: |
1 359 |
1 045 |
1 359 |
||
|
Disattivazione nucleare (Lituania) |
459 |
490 |
692 |
||
|
Sicurezza e disattivazione nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia) |
900 |
555 |
667 |
||
|
Agenzie decentrate |
896 |
1 001 |
1 002 |
||
|
575 |
17 220 |
17 220 |
||
|
Fondo europeo per la difesa |
575 |
11 453 |
11 453 |
||
|
Mobilità militare |
0 |
5 767 |
5 767 |
||
|
1 222 |
1 242 |
1 242 |
||
|
Meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) |
560 |
1 242 |
1 242 |
||
|
Altro |
662 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Margine |
-3 289 |
1 606 |
1 606 |
||
|
96 295 |
108 929 |
113 386 |
||
|
85 313 |
93 150 |
96 809 |
||
|
Strumento(i) a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato, incluso il successore del FES e un piano di investimenti per l'Africa |
71 767 |
79 216 |
82 716 |
||
|
Aiuti umanitari |
8 729 |
9 760 |
9 760 |
||
|
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) |
2 101 |
2 649 |
2 649 |
||
|
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia) |
594 |
444 |
594 |
||
|
Altro |
801 |
949 |
949 |
||
|
Agenzie decentrate |
144 |
132 |
141 |
||
|
13 010 |
12 865 |
13 010 |
||
|
Assistenza preadesione |
13 010 |
12 865 |
13 010 |
||
|
Margine |
-2 027 |
2 913 |
3 567 |
||
|
70 791 |
75 602 |
75 602 |
||
|
Scuole europee e pensioni |
14 047 |
17 055 |
17 055 |
||
|
Spesa amministrativa delle istituzioni |
56 744 |
58 547 |
58 547 |
||
|
TOTALE |
1 082 320 |
1 134 583 |
1 324 089 |
||
|
In % dell'RNL (UE-27) |
1,16 % |
1,11 % |
1,30 % |
||
(*1) L'importo del PE per le agenzie decentrate nei cluster 10 e 11 include l'impatto finanziario delle proposte della Commissione del 12 settembre 2018 sull'EASO e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Allegato IV — QFP 2021-2027: ripartizione per programma (prezzi 2018)
|
(milioni di euro — prezzi correnti) |
|||||
|
|
QFP 2014-2020 (EU27+FES) |
Proposta della Commissione 2021-2027 |
Posizione del Parlamento 2021-2027 |
||
|
114 538 |
187 370 |
243 395 |
||
|
68 675 |
102 573 |
143 721 |
||
|
Orizzonte Europa |
63 679 |
94 100 |
135 248 |
||
|
Programma Euratom di ricerca e formazione |
2 085 |
2 400 |
2 400 |
||
|
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) |
2 910 |
6 070 |
6 070 |
||
|
Altro |
1 |
3 |
3 |
||
|
31 439 |
49 973 |
58 340 |
||
|
Fondo InvestEU |
3 909 |
14 725 |
15 852 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa (contributo totale H1) di cui: |
17 435 |
24 480 |
31 651 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti |
12 281 |
12 830 |
20 001 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa — Energia |
4 163 |
8 650 |
8 650 |
||
|
Meccanismo per collegare l'Europa — Digitale |
991 |
3 000 |
3 000 |
||
|
Programma Europa digitale |
169 |
9 194 |
9 194 |
||
|
Altro |
8 872 |
200 |
200 |
||
|
Agenzie decentrate |
1 053 |
1 374 |
1 444 |
||
|
5 017 |
6 391 |
9 494 |
||
|
Programma per il mercato unico (incl. COSME) |
3 485 |
4 089 |
6 563 |
||
|
Programma antifrode dell'UE |
153 |
181 |
363 |
||
|
Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS) |
222 |
270 |
339 |
||
|
Cooperazione nel settore doganale (Dogana) |
526 |
950 |
950 |
||
|
Turismo sostenibile |
|
|
338 |
||
|
Altro |
59 |
98 |
98 |
||
|
Agenzie decentrate |
572 |
804 |
843 |
||
|
11 274 |
16 235 |
17 160 |
||
|
Programma spaziale europeo |
11 084 |
16 000 |
16 925 |
||
|
Agenzie decentrate |
190 |
235 |
235 |
||
|
Margine |
-1 866 |
12 198 |
14 680 |
||
|
380 738 |
442 412 |
516 517 |
||
|
268 218 |
273 240 |
307 578 |
||
|
FESR + Fondo di coesione di cui: |
267 987 |
273 000 |
307 312 |
||
|
Fondo europeo di sviluppo regionale |
193 398 |
226 308 |
|
||
|
Fondo di coesione |
74 589 |
46 692 |
|
||
|
Di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti |
11 306 |
11 285 |
|
||
|
Sostegno alla comunità turco-cipriota |
231 |
240 |
266 |
||
|
275 |
25 113 |
25 113 |
||
|
Programma di sostegno alle riforme |
188 |
25 000 |
25 000 |
||
|
Protezione dell'euro contro la contraffazione |
7 |
8 |
8 |
||
|
Altro |
79 |
105 |
105 |
||
|
113 636 |
139 530 |
178 192 |
||
|
Fondo sociale europeo Plus (inclusi 5,9 milioni di EUR a prezzi 2018 per una Garanzia per l'infanzia) |
94 382 |
101 174 |
120 457 |
||
|
Di cui salute, occupazione e innovazione sociale |
1 055 |
1 174 |
1 234 |
||
|
Erasmus+ |
13 536 |
30 000 |
46 758 |
||
|
Corpo europeo di solidarietà |
378 |
1 260 |
1 260 |
||
|
Europa creativa |
1 381 |
1 850 |
3 162 |
||
|
Giustizia |
|
305 |
356 |
||
|
Diritti e valori , inclusi almeno 500 milioni di EUR a prezzi 2018 per una sezione Valori dell'Unione |
|
642 |
1 834 |
||
|
Altro |
1 131 |
1 334 |
1 334 |
||
|
Agenzie decentrate |
1 936 |
2 965 |
3 030 |
||
|
Margine |
-1 391 |
4 528 |
5 634 |
||
|
391 849 |
378 920 |
456 146 |
||
|
382 608 |
372 264 |
440 898 |
||
|
FEAGA + FEASR di cui: |
375 429 |
365 006 |
431 946 |
||
|
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) |
280 351 |
286 195 |
|
||
|
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) |
95 078 |
78 811 |
|
||
|
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca |
6 139 |
6 140 |
7 739 |
||
|
Altro |
946 |
990 |
1 085 |
||
|
Agenzie decentrate |
94 |
128 |
128 |
||
|
3 437 |
5 739 |
12 995 |
||
|
Programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE) |
3 170 |
5 450 |
7 272 |
||
|
Fondo per una transizione energetica equa |
|
|
5 410 |
||
|
Agenzie decentrate |
267 |
289 |
313 |
||
|
Margine |
5 804 |
918 |
2 254 |
||
|
9 929 |
34 902 |
36 448 |
||
|
7 085 |
11 280 |
11 665 |
||
|
Fondo Asilo e migrazione |
6 650 |
10 415 |
10 415 |
||
|
Agenzie decentrate (*1) |
435 |
865 |
1 250 |
||
|
5 439 |
21 331 |
22 493 |
||
|
Fondo per la gestione integrata delle frontiere |
2 734 |
9 318 |
9 318 |
||
|
Agenzie decentrate (*1) |
2 704 |
12 013 |
13 175 |
||
|
Margine |
-2 595 |
2 291 |
2 291 |
||
|
1 941 |
27 515 |
27 872 |
||
|
3 394 |
4 806 |
5 162 |
||
|
Fondo per la sicurezza interna |
1 179 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Disattivazione nucleare di cui: |
1 334 |
1 178 |
1 533 |
||
|
Disattivazione nucleare (Lituania) |
451 |
552 |
780 |
||
|
Sicurezza e disattivazione nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia) |
883 |
626 |
753 |
||
|
Agenzie decentrate |
882 |
1 128 |
1 129 |
||
|
590 |
19 500 |
19 500 |
||
|
Fondo europeo per la difesa |
590 |
13 000 |
13 000 |
||
|
Mobilità militare |
0 |
6 500 |
6 500 |
||
|
1 209 |
1 400 |
1 400 |
||
|
Meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) |
561 |
1 400 |
1 400 |
||
|
Altro |
648 |
p.m. |
p.m |
||
|
Margine |
-3 253 |
1 809 |
1 809 |
||
|
93 381 |
123 002 |
128 036 |
||
|
82 569 |
105 219 |
109 352 |
||
|
Strumento(i) a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato, incluso il successore del FES e un piano di investimenti per l'Africa |
70 428 |
89 500 |
93 454 |
||
|
Aiuti umanitari |
8 561 |
11 000 |
11 000 |
||
|
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) |
2 066 |
3 000 |
3 000 |
||
|
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia) |
582 |
500 |
669 |
||
|
Altro |
790 |
1 070 |
1 070 |
||
|
Agenzie decentrate |
141 |
149 |
159 |
||
|
12 799 |
14 500 |
14 663 |
||
|
Assistenza preadesione |
12 799 |
14 500 |
14 663 |
||
|
Margine |
-1 987 |
3 283 |
4 020 |
||
|
69 584 |
85 287 |
85 287 |
||
|
Scuole europee e pensioni |
13 823 |
19 259 |
19 259 |
||
|
Spesa amministrativa delle istituzioni |
55 761 |
66 028 |
66 028 |
||
|
|
|
|
|
||
|
TOTALE |
1 061 960 |
1 279 408 |
1 493 701 |
||
|
In % dell'RNL (UE-27) |
1,16 % |
1,11 % |
1,30 % |
||
(*1) L'importo del PE per le agenzie decentrate nei cluster 10 e 11 include l'impatto finanziario delle proposte della Commissione del 12 settembre 2018 sull'EASO e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.