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Document 32020O1692
Guideline (EU) 2020/1692 of the European Central Bank of 25 September 2020 amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2020/46)
Indirizzo (UE) 2020/1692 della Banca centrale europea del 25 settembre 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2020/46)
Indirizzo (UE) 2020/1692 della Banca centrale europea del 25 settembre 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2020/46)
GU L 379 del 13.11.2020, p. 94–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 379/94 |
INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 settembre 2020
che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema
(BCE/2020/46)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario apportare alcuni aggiustamenti al sistema di controllo dei rischi e alle regole di valutazione dell’Eurosistema per tenere conto del fatto che le obbligazioni garantite non legislative (ossia le obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell’Eurosistema. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
(1) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
(2) |
nell’allegato, la tavola 1 è sostituita dalla seguente: «Tavola 1 Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività
|
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).