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Document 32020D2126

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/8865

    GU L 426 del 17.12.2020, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj

    17.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 426/58


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2126 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2020

    che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di stabilire le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, i calcoli pertinenti devono basarsi sui dati più accurati disponibili. Pertanto le emissioni totali di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 e che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nel 2020 sono stabilite a seguito di una revisione completa. Tale revisione è stata effettuata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 e fornisce i dati riveduti sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2005 e 2016-2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

    (2)

    Dati accurati quanto quelli riveduti dell’inventario sono necessari per le emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») corrispondente al registro dell’Unione delle emissioni verificate di tali impianti (in seguito denominato «registro»). Nella misura in cui le emissioni dell’EU ETS nel registro per il 2005 non corrispondono all’attuale ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o del regolamento (UE) 2018/842, per fornire dati complementari sulle emissioni sono utilizzate le pertinenti decisioni della Commissione (4) adottate a norma della direttiva 2003/87/CE o della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri.

    (3)

    Al fine di assicurare la coerenza tra le assegnazioni annuali di emissioni stabilite e le emissioni di gas a effetto serra comunicate per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri devono essere calcolate in CO2 equivalente applicando gli stessi valori usati per i potenziali di riscaldamento globale, ossia i valori stabiliti nella 5a relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ed elencati nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione (6).

    (4)

    Per calcolare l’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 conformemente alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/842, si applica una metodologia in cinque fasi.

    (5)

    Anzitutto viene determinato il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005. La quantità di emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che esistevano nel 2005 è sottratta dal totale delle emissioni di gas a effetto serra rivedute per il 2005. Per gli Stati membri che hanno aderito al sistema EU ETS dopo il 2005 si applica la quantità di emissioni del 2005 determinata dalla decisione 2013/162/UE. L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2013 si traduce nel calcolo del valore equivalente per il 2005 del corrispondente adeguamento dell’assegnazione annuale di emissioni per il 2020 conformemente alla decisione n. 406/2009/CE secondo quanto previsto nella decisione di esecuzione 2013/634/UE. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842, il calcolo tiene conto anche delle modifiche degli impianti contemplati tra il 2005 e il 2012 secondo quanto previsto nella decisione (UE) 2017/1471.

    (6)

    Secondariamente, l’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 è calcolata applicando la percentuale di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/842 al valore delle emissioni calcolato per il 2005.

    (7)

    In terzo luogo, la quantità media di emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 negli anni 2016, 2017 e 2018 di ciascuno Stato membro di ciascuno Stato membro è calcolata sottraendo la quantità media di emissioni riesaminate di gas a effetto serra degli impianti fissi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2016, 2017 e 2018 nello Stato membro interessato e le emissioni di CO2 del trasporto aereo interno dalla media delle emissioni totali di gas a effetto serra riesaminate per gli anni 2016, 2017 e 2018.

    (8)

    In quarto luogo, sono calcolate le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2029. Queste sono stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018 a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020, e termina con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2030. Per la Grecia, la Croazia e l’Ungheria la traiettoria lineare inizia nel 2020, dato che comporta un’assegnazione inferiore per tali Stati membri.

    (9)

    Infine, i valori risultanti dalle assegnazioni annuali di emissioni vengono adeguati. Le quote EU ETS relative alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dall’EU ETS a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell’Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano di conseguenza nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Successivamente, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per il periodo 2021-2030. L’ammontare dell’adeguamento specificato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/842 è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per il 2021 per ciascuno Stato membro elencato in tale allegato.

    (10)

    Le quantità massime totali per alcuni Stati membri a seguito della riduzione delle quote EU ETS che possono essere prese in considerazione ai fini della conformità di uno Stato membro tra il 2021 e il 2030 a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 si applicano come indicato nell’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    L’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguata conformemente all’articolo 10 di detto regolamento, si applica come indicato nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Le quantità totali a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 di detto regolamento si applicano come indicato nell’allegato III della presente decisione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

    (2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

    (3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (4)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106); decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 19); decisione (UE) 2017/1471 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 53).

    (5)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

    Stato membro

    Valore per le emissioni di gas a effetto serra del 2005 in tonnellate di CO2 equivalente

    Belgio

    81 605 589

    Bulgaria

    22 326 386

    Cechia

    64 965 295

    Danimarca

    40 368 089

    Germania

    484 694 619

    Estonia

    6 196 136

    Irlanda

    47 687 589

    Grecia

    62 985 180

    Spagna

    241 979 192

    Francia

    401 113 722

    Croazia

    18 056 312

    Italia

    343 101 747

    Cipro

    4 266 823

    Lettonia

    8 597 807

    Lituania

    13 062 124

    Lussemburgo

    10 116 187

    Ungheria

    47 826 909

    Malta

    1 020 601

    Paesi Bassi

    128 112 158

    Austria

    56 991 984

    Polonia

    192 472 253

    Portogallo

    48 635 827

    Romania

    78 235 752

    Slovenia

    11 826 308

    Slovacchia

    23 137 112

    Finlandia

    34 439 858

    Svezia

    43 228 505


    ALLEGATO II

    Assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguate conformemente all’articolo 10 del predetto regolamento

    Stato membro

    Valore adeguato dell’assegnazione annuale di emissioni in tonnellate di CO2 equivalente

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    2028

    2029

    2030

    Belgio

    71 141 629

    69 130 741

    67 119 852

    65 108 964

    63 098 075

    61 087 187

    59 076 298

    57 065 410

    55 054 522

    53 043 633

    Bulgaria

    27 116 956

    25 159 860

    24 805 676

    24 451 491

    24 097 307

    23 743 123

    23 388 939

    23 034 755

    22 680 571

    22 326 386

    Cechia

    65 984 531

    60 913 974

    60 283 497

    59 653 019

    59 022 541

    58 392 064

    57 761 586

    57 131 109

    56 500 631

    55 870 153

    Danimarca

    32 127 535

    31 293 868

    30 460 202

    29 626 535

    28 792 868

    27 959 201

    27 125 535

    26 291 868

    25 458 201

    24 624 534

    Germania

    427 306 142

    413 224 443

    399 142 745

    385 061 046

    370 979 348

    356 897 650

    342 815 951

    328 734 253

    314 652 554

    300 570 856

    Estonia

    6 223 937

    6 001 620

    5 925 247

    5 848 875

    5 772 502

    5 696 129

    5 619 756

    5 543 384

    5 467 011

    5 390 638

    Irlanda

    43 479 402

    42 357 392

    41 235 382

    40 113 372

    38 991 362

    37 869 352

    36 747 342

    35 625 332

    34 503 322

    33 381 312

    Grecia

    46 227 407

    46 969 645

    47 711 883

    48 454 122

    49 196 360

    49 938 598

    50 680 836

    51 423 075

    52 165 313

    52 907 551

    Spagna

    200 997 922

    198 671 005

    196 344 088

    194 017 170

    191 690 253

    189 363 335

    187 036 418

    184 709 500

    182 382 583

    180 055 665

    Francia

    335 726 735

    326 506 522

    317 286 309

    308 066 096

    298 845 883

    289 625 670

    280 405 456

    271 185 243

    261 965 030

    252 744 817

    Croazia

    17 661 355

    16 544 497

    16 576 348

    16 608 198

    16 640 049

    16 671 899

    16 703 749

    16 735 600

    16 767 450

    16 799 301

    Italia

    273 503 734

    268 765 611

    264 027 488

    259 289 365

    254 551 242

    249 813 118

    245 074 995

    240 336 872

    235 598 749

    230 860 626

    Cipro

    4 072 960

    3 980 718

    3 888 477

    3 796 235

    3 703 993

    3 611 752

    3 519 510

    3 427 269

    3 335 027

    3 242 785

    Lettonia

    10 649 507

    8 854 834

    8 758 222

    8 661 610

    8 564 998

    8 468 386

    8 371 774

    8 275 162

    8 178 551

    8 081 939

    Lituania

    16 112 304

    13 717 534

    13 488 659

    13 259 784

    13 030 909

    12 802 033

    12 573 158

    12 344 283

    12 115 408

    11 886 533

    Lussemburgo

    8 406 740

    8 147 070

    7 887 400

    7 627 731

    7 368 061

    7 108 391

    6 848 721

    6 589 052

    6 329 382

    6 069 712

    Ungheria

    49 906 277

    43 342 400

    43 484 478

    43 626 556

    43 768 634

    43 910 712

    44 052 791

    44 194 869

    44 336 947

    44 479 025

    Malta

    2 065 044

    1 239 449

    1 187 854

    1 136 258

    1 084 663

    1 033 068

    981 473

    929 878

    878 282

    826 687

    Paesi Bassi

    98 513 233

    96 677 516

    94 841 800

    93 006 083

    91 170 366

    89 334 649

    87 498 932

    85 663 215

    83 827 498

    81 991 781

    Austria

    48 768 448

    47 402 495

    46 036 542

    44 670 589

    43 304 636

    41 938 683

    40 572 729

    39 206 776

    37 840 823

    36 474 870

    Polonia

    215 005 372

    204 376 828

    201 204 624

    198 032 420

    194 860 216

    191 688 012

    188 515 807

    185 343 603

    182 171 399

    178 999 195

    Portogallo

    42 526 461

    40 821 093

    40 770 978

    40 720 863

    40 670 748

    40 620 633

    40 570 518

    40 520 403

    40 470 288

    40 420 173

    Romania

    87 878 093

    76 914 871

    76 884 391

    76 853 912

    76 823 433

    76 792 954

    76 762 474

    76 731 995

    76 701 516

    76 671 037

    Slovenia

    11 403 194

    11 107 762

    10 991 138

    10 874 515

    10 757 891

    10 641 268

    10 524 644

    10 408 021

    10 291 397

    10 174 774

    Slovacchia

    23 410 477

    21 151 422

    21 052 577

    20 953 731

    20 854 886

    20 756 040

    20 657 195

    20 558 350

    20 459 504

    20 360 659

    Finlandia

    28 840 335

    27 970 110

    27 099 886

    26 229 661

    25 359 436

    24 489 212

    23 618 987

    22 748 762

    21 878 538

    21 008 313

    Svezia

    31 331 358

    30 731 996

    30 132 635

    29 533 273

    28 933 911

    28 334 550

    27 735 188

    27 135 826

    26 536 464

    25 937 103


    ALLEGATO III

    Quantità totali a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 del predetto regolamento

    Stato membro

    Quantità totale in tonnellate di CO2 equivalente

    Belgio

    15 423 456

    Danimarca

    8 073 618

    Irlanda

    19 075 035

    Lussemburgo

    4 046 475

    Malta

    204 120

    Austria

    11 398 397

    Finlandia

    6 887 972


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