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Document 32017R1464
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1464 of 2 June 2017 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 as regards trade concessions granted to Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. ) following the entry into force of the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo, of the other part
Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro
Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro
C/2017/3631
GU L 209 del 12.8.2017, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. impl. da 32024R0823
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1464 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (*1) in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi doganali per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali paesi e territori. |
(2) |
L'ultimo di tali accordi bilaterali, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, è stato firmato (2) e concluso (3) ed è entrato in vigore il 1o aprile 2016. |
(3) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un regime commerciale contrattuale tra l'Unione e il Kosovo. Le concessioni commerciali bilaterali da parte dell'Unione sono analoghe alle preferenze unilaterali concesse dal regolamento (CE) n. 1215/2009. |
(4) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II di tale regolamento, richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC, come pure gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al suddetto regolamento. |
(5) |
È opportuno garantire il mantenimento della preferenza unilaterale concessa a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali in forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata nonché il loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini. Inoltre, poiché il contingente tariffario concesso al Kosovo per il «baby-beef» è incluso nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, il regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4) ha apportato modifiche alla nomenclatura combinata per alcuni prodotti della pesca e prodotti vitivinicoli oggetto del regolamento (CE) n. 1215/2009, l'allegato I di quest'ultimo regolamento dovrebbe inoltre essere modificato e adattato di conseguenza, per motivi di chiarezza. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Regimi preferenziali 1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali paesi.»; |
2) |
all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini «475 tonnellate» sono sostituiti da «0 tonnellate»; |
3) |
l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2423 (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18).
(2) GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4.
(3) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).
ALLEGATO
ALLEGATO I
RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura “ex”, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione |
Volume del contingente per anno (1) |
Beneficiari |
Aliquota del dazio |
09.1571 |
0301 91 00 0302 11 00 0303 14 00 0304 42 00 ex 0304 52 00 0304 82 00 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
0 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo (2) |
0 % |
09.1573 |
0301 93 00 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 52 00 ex 0305 64 00 |
Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
0 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo (2) |
0 % |
09.1575 |
ex 0301 99 85 0302 85 10 0303 89 50 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80 |
Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
0 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo (2) |
0 % |
09.1577 |
ex 0301 99 85 0302 84 10 0303 84 10 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
0 tonnellate |
Territorio doganale del Kosovo (2) |
0 % |
09.1530 |
ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 22 96 ex 2204 22 97 ex 2204 22 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 |
Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti |
30 000 hl |
Albania (3), Bosnia-Erzegovina (4), territorio doganale del Kosovo (5), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6), Montenegro (7), Serbia (8). |
Esenzione |
09.1560 |
ex 2204 21 93 ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 22 96 ex 2204 22 97 ex 2204 22 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 |
Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti |
0 hl |
Territorio doganale del Kosovo (2) |
0 % |
(1) Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.
(2) Fatte salve le restrizioni all'importazione di cui all'allegato IV o al protocollo II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), dall'altro.
(3) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.
(4) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.
(5) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.
(6) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.
(7) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.
(8) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.