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Document 476f7758-af17-11ee-b164-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/46 della Commissione, del 14 gennaio 2015, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle faraone da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02015R0046 — IT — 28.12.2023 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/46 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle faraone da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 009 del 15.1.2015, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2733 DELLA COMMISSIONE  del 7 dicembre 2023

  L 

1

8.12.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/46 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle faraone da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Autorizzazione

Il diclazuril, numero CAS 101831-37-2, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) nei pertinenti alimenti di origine animale

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

51775

Huvepharma NV.

Diclazuril 0,5 g/100 g (coxiril)

Composizione dell'additivo

Diclazuril: 5 g/kg

Amido: 15 g/kg.

Farina di frumento: 700 g/kg

Carbonato di calcio: 280 g/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-chlorophenyl[2,6-dichloro-4- (2,3,4,5- tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2- yl)phenyl]acetonitrile,

Numero CAS: 101831-37-2.

Impurezza D (1): ≤ 0,1 %.

Eventuali altre impurezze individuali: ≤ 0,5 %.

Totale impurezze: ≤ 1,5 %.

Metodo di analisi (2)

Per la determinazione del diclazuril nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore UV a 280nm [regolamento (CE) n. 152/2009] (3).

Polli da ingrasso

Tacchini da ingrasso

Faraone da ingrasso e da riproduzione

0,8

1,2

1.  L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

2.  Il diclazuril non va mescolato con altri coccidiostatici.

3.  Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.  Il titolare dell'autorizzazione provvede a realizzare un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza del prodotto ai batteri e all'Eimeria spp.

4 febbraio 2025

►M1

 Regolamento (UE) n. 37/2010 

(4)  ◄

— 1 500  μg di diclazuril/kg di fegato pesato umido;

— 1 000  μg di diclazuril/kg di reni pesati umidi;

— 500 μg di diclazuril/kg di tessuto muscolare pesato umido;

— 500 μg di diclazuril/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi.

(1)   

Farmacopea europea, monografia 1718 (Diclazuril per uso veterinario).

(2)   

Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)   

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(4)   

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

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