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Document 62011TN0634

Causa T-634/11 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011 , causa F-72/10, da Silva Tenreiro/Commissione

GU C 32 del 4.2.2012, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/40


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-72/10, da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa T-634/11 P)

2012/C 32/80

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 

dichiarare che:

la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione, F-72/10, che respinge il ricorso proposto dal ricorrente, è annullata;

 

statuendo ex novo,

 

dichiarare che:

 

la decisione della Commissione europea che respinge la candidatura del ricorrente al posto vacante di direttore della Direzione E «Giustizia» della Direzione generale (DG) «Giustizia, Libertà e Sicurezza», nonché la decisione recante nomina a tale posto della sig.ra K siano annullate;

 

la Commissione sia condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Il primo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe respinto il motivo di ricorso attinente ad uno sviamento di potere malgrado i seri indizi di tale abuso, che il ricorrente ha fatto valere, allorché dovrebbe essere constatata l’inversione dell’onere della prova nel rispetto del principio di uguaglianza tra le parti dinanzi al Tribunale.

2)

Il secondo motivo verte sul travisamento del principio della parità delle armi tra le parti, in quanto si è rifiutato di ordinare, tra l’altro, la produzione del rapporto informativo della sig.ra K per il periodo nel corso del quale essa ha esercitato le funzioni di direttrice della direzione «Sicurezza» della DG «Libertà, Sicurezza, Giustizia», mentre l’AIPN giustifica il rigetto della sua candidatura a tale impiego con una plausibile inadeguatezza alla luce delle sue prestazioni in quanto direttrice ad interim, pur considerando tuttavia che essa può essere nominata all’impiego di direttore del direzione «Giustizia» della stessa DG sul presupposto della stessa esperienza in qualità di direttrice.

3)

Il terzo motivo verte su uno snaturamento dei fatti, in quanto il TFP avrebbe concluso che le due procedure di assegnazione degli impieghi di direttore («Giustizia» e «Sicurezza») fossero distinte e che il risultato di una delle procedure non abbia influenzato l’esito dell’altra.

4)

Il quarto motivo verte sul travisamento del principio del contraddittorio, dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP avrebbe omesso di far riferimento all’errore manifesto di valutazione sollevato dal ricorrente in udienza, sulla base della griglia di valutazione redatta dalla giuria di preselezione di cui il ricorrente ha preso conoscenza mediante l’allegato al controricorso, dato che il TFP ha ritenuto che non dovesse aver luogo un secondo scambio di memorie scritte.


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