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Document 62010CA0371

Causa C-371/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione — Libertà di stabilimento — Art. 49 TFUE — Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri — Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede — Riscossione immediata dell’imposta — Proporzionalità)

GU C 32 del 4.2.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Causa C-371/10) (1)

(Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione - Libertà di stabilimento - Art. 49 TFUE - Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri - Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede - Riscossione immediata dell’imposta - Proporzionalità)

2012/C 32/14

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: National Grid Indus BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 43 CE (attualmente art. 49 TFUE) — Norme tributarie nazionali che prevedono un'imposizione immediata all'uscita per le società che trasferiscono la loro sede o i loro attivi in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.

2)

L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che:

non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva — senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente — nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;

osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


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