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Document 62009TN0422
Case T-422/09: Action brought on 19 October 2009 — São Paulo Alpargatas v OHIM — Fischer (BAHANIAS LAS ORIGINALES)
Causa T-422/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)
Causa T-422/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)
OJ C 297, 5.12.2009, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/33 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)
(Causa T-422/09)
2009/C 297/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: São Paulo Alpargatas, SA (rappresentante: P. Merino Baylos, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Enrique Fischer
Conclusioni della ricorrente
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Accogliere il ricorso, annullando la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 agosto 2009, con ogni eventuale provvedimento del caso ai sensi del diritto comunitario; |
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Condannare il convenuto alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Enrique Fischer.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «BAHIANAS (LAS ORIGINALES)» (domanda di registrazione n. 5 024 591), per prodotti della classe 25.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario figurativo che contiene l’elemento verbale «havaianas» (n. 3 772 431), marchio figurativo spagnolo che contiene l’elemento verbale «havaianas» (M 2 341 904) marchio denominativo spagnolo «HAVAIANAS» (M 2 341 905), tutti per prodotti della classe 25.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale della domanda di registrazione del marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata.
Motivi dedotti: errata interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 207/2009.