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Document 12012J044
Act concerning the conditions of accession of the Republic of Croatia and the adjustments to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community - Article 44
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Articolo 44
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Articolo 44
GU L 112 del 24.4.2012, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 300 del 9.11.2013, p. 34–34
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/act_1/art_44/sign
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/6 |
ATTO
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 44
La Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Croazia resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciotto mesi dopo l'adesione. Durante tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Croazia e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.