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Document 62021CN0719

    Causa C-719/21 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2021 da Frédéric Jouvin avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 aprile 2021, causa T-472/20 e T-472/20 AJ II, Jouvin / Commissione

    GU C 64 del 7.2.2022, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 64/22


    Impugnazione proposta il 25 novembre 2021 da Frédéric Jouvin avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 aprile 2021, causa T-472/20 e T-472/20 AJ II, Jouvin / Commissione

    (Causa C-719/21 P)

    (2022/C 64/34)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Frédéric Jouvin (rappresentante: L. Bôle-Richard, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2021, causa T-472/20 e T-472/20 AJ II, Jouvin/Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto;

    accogliere le conclusioni presentate in primo grado e rinviare il fascicolo alla Commissione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    Il primo motivo verte sulla qualificazione manifestamente errata dei fatti sottoposti alla valutazione del Tribunale, sull’errore del Tribunale nell’accertamento del contenuto di una prova e sull’errore di diritto riguardante il livello di prova richiesto. Secondo il ricorrente, il Tribunale incorre in un errore di diritto compiendo un’errata qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla sua valutazione. Il Tribunale ritiene infatti che il numero molto elevato di contraffattori non rimetta in discussione la constatazione effettuata dalla Commissione riguardo all’assenza di prova di una collusione tra le imprese indicate nella denuncia del ricorrente. Orbene, la constatazione del numero elevato ed esponenziale di contraffattori non mira a dimostrare l’esistenza di una collusione, ma appare esserne una conseguenza.

    La prova di tale collusione è stata fornita dal ricorrente, il quale ha dimostrato che le imprese che partecipavano ai lavori di normazione erano state contattate previamente affinché fossero loro concesse licenze per il suo portafoglio di brevetti. Dopo il fallimento delle trattative, tutte le imprese contattate hanno partecipato ai lavori di normazione presso l’ISO e nessuna di loro ha rispettato l’obbligo di dichiarare la conoscenza di qualsiasi brevetto che potrebbe essere collegato alla norma in fase di elaborazione. Tali elementi integrano l’infrazione di collusione che ha portato all’aumento esponenziale del numero di contraffattori.

    Il ricorrente deduce altresì il motivo vertente su un errore di diritto per quanto riguarda il livello di prova richiesto dalla Commissione e poi dal Tribunale nella sua ordinanza al fine di dimostrare l’esistenza di una collusione tra le imprese interessate.

    Il secondo motivo verte sulla mancata considerazione dei fatti portati a conoscenza del Tribunale. Secondo il ricorrente, il Tribunale dichiara che gli argomenti del ricorrente relativi alla ripartizione del mercato non sono stati addotti durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, il ricorrente ha sollevato questo argomento durante il procedimento amministrativo, in una lettera del 15 maggio 2018 indirizzata alla Commissione, vale a dire più di due anni prima della decisione finale di quest’ultima che respinge la denuncia del ricorrente. Il Tribunale è pertanto incorso in un errore di diritto avendo omesso di constatare l’effettivo contenuto di un elemento di prova portato a sua conoscenza.

    Infine, il terzo motivo verte su un errore di diritto del Tribunale nell’accertare il contenuto di una prova. Il Tribunale ritiene che il ricorrente gli chieda essenzialmente di constatare un’infrazione alle regole di concorrenza. Tuttavia, il ricorrente deduce che la Commissione, valutando adeguatamente gli elementi che le sono stati presentati nel corso del procedimento amministrativo, non avrebbe potuto che constatare una collusione tra le imprese denunciate e quindi una violazione delle regole di concorrenza.

    Per quanto riguarda la constatazione della discriminazione subita dal ricorrente, quest’ultimo si è limitato, nel suo ricorso, a sviluppare gli argomenti già presentati nel corso del procedimento amministrativo e ad indicare l’errore manifesto di valutazione nel quale sarebbe incorsa la Commissione per non aver preso in considerazione gli elementi di fatto forniti dal ricorrente. Il Tribunale viola il suo obbligo di motivazione, affermando che il ricorrente non ha presentato alcun argomento riguardante la decisione manifestamente impugnata, quando invece tutti gli argomenti del ricorrente erano diretti a dimostrare l’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione.

    Anche per quanto riguarda la qualificazione della collusione, il ricorrente contesta alla Commissione un errore manifesto di valutazione. Il nessun caso il ricorrente chiedeva al Tribunale di constatare direttamente un’infrazione alle regole di concorrenza, ma piuttosto di constatare che l’analisi dei fatti portati a conoscenza della Commissione avrebbe dovuto indurla senza dubbio a constatare essa stessa un’infrazione alle regole di concorrenza e una palese violazione delle proprie raccomandazioni.


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