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Document 62021CN0537

    Causa C-537/21 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2021 da PL avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-586/19, PL / Commissione

    GU C 64 del 7.2.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 64/9


    Impugnazione proposta il 25 agosto 2021 da PL avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-586/19, PL / Commissione

    (Causa C-537/21 P)

    (2022/C 64/15)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: PL (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

    condannare la convenuta in sede d’impugnazione alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente giudizio e del giudizio di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    Nella sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, i motivi e gli argomenti seguenti.

    1.

    Sul rigetto della prima parte del primo motivo del ricorso di annullamento:

    Il termine «denunciante», utilizzato dal Tribunale, non compare nello Statuto dei funzionari e sottintende una valutazione distorta e negativa.

    Ritenendo indispensabile la constatazione di un nesso tra l’esercizio di valutazione contestato e le denunce effettuate dal ricorrente dinanzi all’OLAF, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e contraddetto gli insegnamenti derivanti dalla causa T-689/16.

    Il Tribunale non ha considerato il contenuto dei documenti contenuti nel fascicolo né la portata della tutela connessa allo status di informatore e ha illegittimamente invertito l’onere degli obblighi e della prova.

    Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto e statuito ultra petita dichiarando che il ricorrente non aveva chiesto al segretario generale di assumere il ruolo di valutatore d’appello, né al comitato dei rapporti di riunirsi.

    2.

    Sul rigetto della seconda parte del primo motivo del ricorso di annullamento

    Il Tribunale ha illegittimamente dichiarato ricevibile e attendibile l’allegato D.7 prodotto dalla Commissione.

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e statuito ultra petita contestando al ricorrente di non aver impugnato la nomina di F quale valutatore nel corso dell’esercizio di valutazione. Esso ha inoltre travisato il testo dell’articolo 3, paragrafo 3, delle DGE.

    Il Tribunale ha considerato che la situazione di conflitto era soltanto presunta, nonostante la stessa non fosse contestata, in contrasto con gli elementi contenuti nel fascicolo.

    Il Tribunale ha altresì erroneamente considerato che il ricorrente non aveva dimostrato che, senza l’irregolarità denunciata, la valutazione sarebbe potuta essere diversa.

    3.

    Sul rigetto della seconda parte del secondo motivo del ricorso di annullamento:

    Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla questione della ricevibilità e attendibilità dell’allegato D.7, pur basandosi su tale documento.

    Il Tribunale ha violato il principio della protezione connessa allo status di informatore e omesso di verificare l’esistenza di una parzialità soggettiva che vizia il procedimento di valutazione.

    Il Tribunale ha pregiudicato il possibile esito di una sentenza di annullamento e statuito ultra petita. Esso ha altresì violato il principio del contraddittorio.

    Il Tribunale ha inoltre erroneamente applicato le DGE sulla valutazione.

    4.

    Sul rigetto della prima parte del terzo motivo del ricorso di annullamento:

    Dichiarando che il rapporto era stato stabilito sulla base di elementi precisi, attendibili e verificati, il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi di fatto e dei documenti prodotti dalle parti. Esso ha inoltre imposto un requisito di ammissibilità del motivo illegittimo e violato le disposizioni applicabili in caso di assenze di lunga durata. Esso si è infine illegittimamente astenuto dall’esaminare la situazione del ricorrente nel merito.

    5.

    Sul rigetto della seconda parte del terzo motivo del ricorso di annullamento:

    Il Tribunale ha violato le regole in materia di amministrazione della prova, il principio del contraddittorio e i diritti della difesa.


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