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Document 62020CA0518

    Cause riunite C-518/20 e C-727/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — XP / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) e AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Invalidità totale o inabilità al lavoro dovuta ad una malattia sopravvenuta nel corso di un periodo di riferimento – Normativa nazionale che prevede la perdita dei diritti alle ferie annuali retribuite alla scadenza di un determinato periodo – Obbligo del datore di lavoro di mettere il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite)

    GU C 424 del 7.11.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 424/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — XP / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) e AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)

    (Cause riunite C-518/20 e C-727/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7, paragrafo 1 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Invalidità totale o inabilità al lavoro dovuta ad una malattia sopravvenuta nel corso di un periodo di riferimento - Normativa nazionale che prevede la perdita dei diritti alle ferie annuali retribuite alla scadenza di un determinato periodo - Obbligo del datore di lavoro di mettere il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite)

    (2022/C 424/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: XP (C-518/20), AR (C-727/20)

    Resistenti: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20), St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)

    Dispositivo

    L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

    devono essere interpretati nel senso che:

    essi ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore, maturato a titolo di un periodo di riferimento nel corso del quale tale lavoratore ha effettivamente lavorato prima di trovarsi in una situazione di invalidità totale o di inabilità al lavoro a causa di una malattia che perdura da allora, può estinguersi, vuoi al termine di un periodo di riporto autorizzato dal diritto nazionale, vuoi successivamente, anche qualora il datore di lavoro non abbia messo, in tempo utile, il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto.


    (1)  GU C 19 del 18.1.2021

    GU C 169 del 3.5.2021


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