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Document 62018TN0363

    Causa T-363/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030722050972018/C 294/673632018TC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180605525431

    Causa T-363/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione

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    C2942018IT5210120180605IT0067521543

    Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione

    (Causa T-363/18)

    2018/C 294/67Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: H. Niemeyer, M. Röhrig, D. Schlichting e I. Stoicescu, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori);

    in subordine, annullare l’articolo 2, lettera g), della decisione della Commissione del 21 marzo 2018;

    in subordine, nell’esercizio della competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’articolo 2, lettera g), della decisione della Commissione del 21 marzo 2018;

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto di essere ascoltata non concedendo l’accesso a tutti i documenti contenuti nel fascicolo ai quali la Commissione ha fatto riferimento nella decisione impugnata, non fornendo tutti gli elementi di prova potenzialmente a discarico, omettendo di emanare di una comunicazione degli addebiti supplementare per porre rimedio alle lacune della comunicazione degli addebiti iniziale, anziché una lettera di esposizione dei fatti, e omettendo di consentire un adeguato accesso ai verbali delle riunioni con le altre parti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di fornire elementi di prova precisi e concordanti di un’infrazione avente un impatto sul SEE per l’intera durata della presunta infrazione

    La Commissione avrebbe inoltre omesso di fornire elementi di prova precisi e concordanti di un’infrazione avente un impatto sul SEE per l’intera durata della presunta infrazione, in particolare per quanto riguarda le riunioni della Europe Chemi-Con (ECC) (1998-2003) e per quanto riguarda le riunioni trilaterali e multilaterali e il loro impatto sul SEE tra il 2009 e il 2012.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che non sussistevano prove sufficienti di un’infrazione unica e continuata

    Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata comprendente ogni tipo di presunta riunione per quanto riguarda tutti i condensatori elettrolitici all’alluminio e tutti i condensatori elettrolitici al tantalio per un periodo di quattordici anni e aventi un impatto sul SEE, in quanto essa non ha definito un piano generale che perseguisse un unico scopo economico anticoncorrenziale secondo lo standard richiesto, né ha dimostrato l’esistenza di un collegamento complementare tra le diverse riunioni.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che non sussisteva alcuna infrazione per oggetto

    La Commissione ha inoltre asseritamente omesso di dimostrare che la condotta anticoncorrenziale costituiva un’infrazione per oggetto, in quanto i presunti scambi di informazioni sul prezzo futuro e sulle forniture durante le riunioni nonché i contatti aventi rilevanza ai fini delle vendite SEE erano sporadici e di portata assai limitata.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione

    La Commissione si sarebbe inoltre erroneamente dichiarata competente a statuire sulla presunta infrazione, dato che non ha fornito prove sufficienti che collegassero la presunta infrazione al SEE. La Commissione avrebbe ignorato la prova che, in sostanza, nessuno dei contatti bilaterali e trilaterali ha avuto effetti sulle vendite verso il SEE, in quanto i contatti erano incentrati sui clienti non europei. La Commissione non avrebbe dimostrato le proprie affermazioni secondo le quali i produttori di condensatori giapponesi partecipavano alle riunioni con l’intento di ridurre la concorrenza nel SEE.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 ( 1 ), degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende ( 2 ) e dei principi fondamentali in materia di calcolo delle ammende, in particolare i principi della parità di trattamento e di proporzionalità

    Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, gli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende e i principi fondamentali in materia di calcolo delle ammende, in particolare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità, là dove ha considerato un valore sproporzionato di vendite e non ha tenuto conto dei presunti collegamenti limitati dell’infrazione con il SEE.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

    ( 2 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

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