EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0233

Causa C-233/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2018 — Zubair Haqbin / Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

GU C 211 del 18.6.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618IT01ITINFO_JUDICIAL20180329161611

Causa C-233/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2018 — Zubair Haqbin / Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Top

C2112018IT1610120180329IT0019161161

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2018 — Zubair Haqbin / Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Causa C-233/18)

2018/C 211/19Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Appellante: Zubair Haqbin

Appellato: Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, della direttiva ( 1 ), debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce in modo tassativo i casi nei quali le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o revocate, o se dall’articolo 20, paragrafi 4 e 5, discenda che la revoca del diritto alle condizioni materiali di accoglienza può avere luogo anche a titolo di sanzione applicabile alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

2)

Se l’articolo 20, paragrafi 5 e 6, debba essere interpretato nel senso che, prima di adottare una decisione relativa alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza o a sanzioni, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie che garantiscono il diritto a un tenore di vita dignitoso durante il periodo di esclusione, o se si tali disposizioni possano essere rispettate mediante un sistema in cui, dopo la decisione di riduzione o di revoca della condizione materiale di accoglienza, si verifica se la persona che forma l’oggetto della decisione goda di un tenore di vita dignitoso ed eventualmente si adottano in quel momento misure correttive.

3)

Se l’articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 14, 21, 22, 23 e 24 della direttiva e con gli articoli 1, 3, 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una misura o sanzione di esclusione provvisoria (o definitiva) dal diritto a condizioni materiali di accoglienza è possibile, o non è possibile, nei confronti di un minorenne, segnatamente nei confronti di un minorenne non accompagnato.


( 1 ) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96)

Top