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Document 62018CN0139

Causa C-139/18 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ / Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

GU C 211 del 18.6.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa C-139/18 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ / Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

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C2112018IT910120180221IT001291102

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ / Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

(Causa C-139/18 P)

2018/C 211/12Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V Kolias, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ /ECDC (EU:T:2017:893);

di conseguenza, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata, annullare il rapporto informativo controverso del 21 settembre 2015;

condannare l’ECDC alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi:

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 20 dell’ECDC nel concludere che, nei casi come quello in esame, il valutatore d’appello non deve necessariamente essere il presidente del consiglio di amministrazione,

è incorso in un errore nel qualificare giuridicamente i fatti, laddove ha ritenuto in ogni caso poco probabile che il presidente del consiglio di amministrazione avesse reso una decisione in favore del ricorrente,

ha interpretato erroneamente l’argomento secondo cui un subordinato del valutatore non può essere valutatore d’appello, dal momento che non dispone della necessaria indipendenza nei confronti del valutatore.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente gli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione n. 20 dell’ECDC nel ritenere che gli obiettivi e gli indicatori di performance stabiliti per un agente nel corso del precedente periodo di valutazione possano essere ignorati dal valutatore;

in via subordinata, è incorso in un errore nel qualificare giuridicamente i fatti laddove ha concluso che gli obiettivi e gli indicatori di performance erano stati presi in debita considerazione dal valutatore.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente la nozione di «dialogo» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione dell’ECDC,

in subordine, è incorso in un errore di diritto nel qualificare giuridicamente un «dialogo» di valutazione come un dialogo che, da parte dell’ECDC, può essere limitarsi a una situazione in cui: il vidimatore richieda all’agente un documento già a sua disposizione; il vidimatore ponga all’agente, dal proprio telefono cellulare, la domanda «[Q]uali aspetti della valutazione delle prestazioni ritiene siano falsi?», non ponendo ulteriori domande dopo aver ricevuto una risposta nel merito da parte di un agente e un’offerta da parte di quest’ultimo di fornire qualsiasi ulteriore informazione più specifica che esso possa richiedere.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente l’articolo 22a dello Statuto dei funzionari laddove ha statuito, in sostanza, che anche nel caso in cui un agente, in tempore non suspecto, adduca una cattiva gestione finanziaria, offra almeno un principio di prova in tal senso, e tali affermazioni siano veritiere, un’agenzia può legittimamente far valutare le prestazioni annue dell’agente dalle stesse persone cui tali affermazioni si riferiscono;

in subordine, è incorso in un errore di diritto nel qualificare giuridicamente le affermazioni del ricorrente, ritenendo che non fossero state effettuate in tempore non suspecto, che non fossero veritiere o corroborate da elementi di prova e che i funzionari ai quali esse si riferivano fossero in ogni caso in grado di valutare con obiettività le prestazioni del ricorrente.

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