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Document 62018CA0055
Case C-55/18: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 May 2019 (request for a preliminary ruling from the Audiencia Nacional — Spain) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) v Deutsche Bank SAE (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Protection of the safety and health of workers — Organisation of working time — Article 31(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Directive 2003/88/EC — Articles 3 and 5 — Daily and weekly rest — Article 6 — Maximum weekly working time — Directive 89/391/EEC — Safety and health of workers at work — Requirement to set up a system enabling the duration of time worked each day by each worker to be measured)
Causa C-55/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/88/CE — Articoli 3 e 5 — Riposo giornaliero e settimanale — Articolo 6 — Durata massima dell’orario settimanale di lavoro — Direttiva 89/391/CEE — Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro — Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)
Causa C-55/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/88/CE — Articoli 3 e 5 — Riposo giornaliero e settimanale — Articolo 6 — Durata massima dell’orario settimanale di lavoro — Direttiva 89/391/CEE — Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro — Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)
GU C 255 del 29.7.2019, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE
(Causa C-55/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e settimanale - Articolo 6 - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro - Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)
(2019/C 255/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Nacional
Parti
Ricorrente: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)
Convenuta: Deutsche Bank SAE
Dispositivo
Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.