Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0055

Causa C-55/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/88/CE — Articoli 3 e 5 — Riposo giornaliero e settimanale — Articolo 6 — Durata massima dell’orario settimanale di lavoro — Direttiva 89/391/CEE — Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro — Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)

GU C 255 del 29.7.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE

(Causa C-55/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e settimanale - Articolo 6 - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro - Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)

(2019/C 255/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Convenuta: Deutsche Bank SAE

Dispositivo

Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


Top