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Document 62017TN0429

    Causa T-429/17: Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

    GU C 309 del 18.9.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 309/33


    Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

    (Causa T-429/17)

    (2017/C 309/44)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

    Parti

    Ricorrente: Laboratoires Majorelle (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Odinot, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jardin Majorelle (Marrakech, Marocco)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LABORATOIRES MAJORELLE» — Domanda di registrazione n. 11 371 655

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 nel procedimento R 1238/2016-5

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    concedere la registrazione del marchio comunitario «LABORATOIRES MAJORELLE» per:

    classe 3: Saponi; Cosmetici; Cosmetici; Preparati detergenti per l’igiene intima, deodoranti per l’igiene; Prodotti di cosmesi per la pelle; Prodotti non medicati per la cura della pelle; Prodotti per detergere la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle;

    classe 5: Prodotti farmaceutici per le cure della pelle; Sostanze dietetiche (per uso medico); Erbe medicinali; Integratori dietetici ed integratori nutrizionali; Integratori alimentari per uso medico; Integratori alimentari naturali; Prodotti farmaceutici;

    classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura; Apparecchi e strumenti chirurgici; Apparecchi e strumenti medici;

    condannare l’EUIPO alle spese.

    Motivo invocato

    Violazione del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l’esistenza dei diritti anteriori sui cui si basa l’opposizione, l’esame delle prove dell’uso effettivo dei marchi anteriori e la valutazione globale del rischio di confusione.


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