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Document 62017TN0185
Case T-185/17: Action brought on 21 March 2017 — PlasticsEurope v ECHA
Causa T-185/17: Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA
Causa T-185/17: Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA
GU C 161 del 22.5.2017, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/34 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA
(Causa T-185/17)
(2017/C 161/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
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annullare la decisione dell’ECHA, pubblicata il 12 gennaio 2017, di includere il Bisphenol A nell’elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH; |
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condannare l’ECHA alle spese e |
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adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH da parte della decisione impugnata.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta per aver omesso di prendere in considerazione le informazioni a sua disposizione che dimostrano gli usi del BPA come sostanza intermedia.
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