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Document 62017TN0185

Causa T-185/17: Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA

GU C 161 del 22.5.2017, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/34


Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — PlasticsEurope/ECHA

(Causa T-185/17)

(2017/C 161/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione dell’ECHA, pubblicata il 12 gennaio 2017, di includere il Bisphenol A nell’elenco delle sostanze candidate ad autorizzazione in quanto sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH;

condannare l’ECHA alle spese e

adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH da parte della decisione impugnata.

La decisione impugnata viola l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU 2006, L 369, pag. 1, in prosieguo il «regolamento REACH»), in quanto gli usi intermedi sono esenti dall’applicazione del titolo VII ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH, ed esulano pertanto dalla sfera di applicazione degli articoli 57 e 59 e dall’obbligo di autorizzazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione impugnata.

La ricorrette afferma che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto l’inclusione degli usi intermedi nell’elenco delle sostanze candidate eccede i limiti di quanto è adeguato e necessario per conseguire l’obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno restrittiva cui avrebbe potuto ricorrere l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta per aver omesso di prendere in considerazione le informazioni a sua disposizione che dimostrano gli usi del BPA come sostanza intermedia.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha omesso di prendere in considerazione le informazioni messe a sua disposizione nell’allegato XV al fascicolo per il BPA ai sensi del regolamento REACH.


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