Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0677

    Causa C-677/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 59 — Decisione n. 3/80 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Revoca delle clausole di residenza — Articolo 6 — Prestazione di invalidità — Soppressione — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Requisito di residenza — Direttiva 2003/109/CE — Status di soggiornante di lungo periodo]

    GU C 255 del 29.7.2019, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 255/6


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

    (Causa C-677/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Protocollo addizionale - Articolo 59 - Decisione n. 3/80 - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Revoca delle clausole di residenza - Articolo 6 - Prestazione di invalidità - Soppressione - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Requisito di residenza - Direttiva 2003/109/CE - Status di soggiornante di lungo periodo)

    (2019/C 255/07)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Centrale Raad van Beroep

    Parti

    Ricorrente: M. Çoban

    Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

    Dispositivo

    L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l’erogazione di una prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo


    (1)  GU C 94 del 12.3.2018.


    Top