Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0509

Causa C-509/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Trasferimenti di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Articoli da 3 a 5 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Eccezioni — Procedura di insolvenza — Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario — Salvaguardia totale o parziale dell’impresa — Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta)

GU C 255 del 29.7.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(Causa C-509/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasferimenti di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Articoli da 3 a 5 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Eccezioni - Procedura di insolvenza - Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario - Salvaguardia totale o parziale dell’impresa - Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta)

(2019/C 255/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Christa Plessers

Convenuto: PREFACO NV, Belgische Staat

Dispositivo

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


Top