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Document 62017CA0339

    Causa C-339/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH [Rinvio pregiudiziale — Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno — Regolamento (UE) n. 1007/2011 — Articoli 7 e 9 — Prodotti tessili puri — Prodotti tessili composti da più fibre — Modalità di etichettatura o contrassegno]

    GU C 301 del 27.8.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 301/9


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH

    (Causa C-339/17) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno - Regolamento (UE) n. 1007/2011 - Articoli 7 e 9 - Prodotti tessili puri - Prodotti tessili composti da più fibre - Modalità di etichettatura o contrassegno])

    (2018/C 301/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: Verein für lauteren Wettbewerb eV

    Convenuta: Princesport GmbH

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 10 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi impongono un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la composizione fibrosa di tutti i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili definiti dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

    2)

    L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100 %», «puro» o «tutto». Allorché tali diciture vengono utilizzate, esse possono essere combinate tra loro.

    3)

    L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto tessile di cui trattasi non si applica a un prodotto tessile puro.


    (1)  GU C 283 del 28.8.2017.


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