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Document 62017CA0339
Case C-339/17: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 July 2018 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Köln — Germany) — Verein für lauteren Wettbewerb eV v Princesport GmbH (Reference for a preliminary ruling — Textile fibre names and related labelling and marking requirements — Regulation (EU) No 1007/2011 — Articles 7 and 9 — Pure textile products — Multi-fibre textile products — Labelling or marking methods)
Causa C-339/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH [Rinvio pregiudiziale — Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno — Regolamento (UE) n. 1007/2011 — Articoli 7 e 9 — Prodotti tessili puri — Prodotti tessili composti da più fibre — Modalità di etichettatura o contrassegno]
Causa C-339/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH [Rinvio pregiudiziale — Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno — Regolamento (UE) n. 1007/2011 — Articoli 7 e 9 — Prodotti tessili puri — Prodotti tessili composti da più fibre — Modalità di etichettatura o contrassegno]
GU C 301 del 27.8.2018, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 301/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH
(Causa C-339/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno - Regolamento (UE) n. 1007/2011 - Articoli 7 e 9 - Prodotti tessili puri - Prodotti tessili composti da più fibre - Modalità di etichettatura o contrassegno])
(2018/C 301/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Verein für lauteren Wettbewerb eV
Convenuta: Princesport GmbH
Dispositivo
1) |
L’articolo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 10 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi impongono un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la composizione fibrosa di tutti i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili definiti dall’articolo 7 del medesimo regolamento. |
2) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100 %», «puro» o «tutto». Allorché tali diciture vengono utilizzate, esse possono essere combinate tra loro. |
3) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto tessile di cui trattasi non si applica a un prodotto tessile puro. |