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Document 62017CA0041
Case C-41/17: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 September 2018 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spain) — Isabel González Castro v Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Reference for a preliminary ruling — Directive 92/85/EEC — Articles 4, 5 and 7 — Protection of the safety and health of workers — Worker who is breastfeeding — Night work — Shift work performed in part at night — Risk assessment of her work — Prevention measures — Challenge by the worker concerned — Directive 2006/54/EC — Article 19 — Equal treatment — Discrimination on grounds of sex — Burden of proof)
Causa C-41/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/85/CEE — Articoli 4, 5 e 7 — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrice in periodo di allattamento — Lavoro notturno — Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno — Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro — Misure di prevenzione — Contestazione da parte della lavoratrice interessata — Direttiva 2006/54/CE — Articolo 19 — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sul sesso — Onere della prova)
Causa C-41/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/85/CEE — Articoli 4, 5 e 7 — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrice in periodo di allattamento — Lavoro notturno — Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno — Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro — Misure di prevenzione — Contestazione da parte della lavoratrice interessata — Direttiva 2006/54/CE — Articolo 19 — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sul sesso — Onere della prova)
GU C 408 del 12.11.2018, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Causa C-41/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/85/CEE - Articoli 4, 5 e 7 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Lavoratrice in periodo di allattamento - Lavoro notturno - Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno - Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro - Misure di prevenzione - Contestazione da parte della lavoratrice interessata - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 19 - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sul sesso - Onere della prova))
(2018/C 408/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Isabel González Castro
Convenuti: Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Dispositivo
1) |
L’articolo 7 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne. |
2) |
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una lavoratrice, alla quale sia stato negato il rilascio del certificato medico attestante l’esistenza di un rischio per l’allattamento associato al suo posto di lavoro e, di conseguenza, l’indennità per rischio durante l’allattamento, contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, laddove detta lavoratrice esponga fatti tali da suggerire che questa valutazione non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, permettendo quindi di presumere che vi sia stata una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Incombe allora alla parte convenuta dimostrare che tale valutazione dei rischi comprendeva effettivamente un simile esame concreto e che, pertanto, non vi è stata violazione del principio di non discriminazione. |