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Document 62016CA0646

    Causa C-646/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da Khadija Jafari, Zainab Jafari [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale — Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro — Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie — Articolo 2, lettera m) — Nozione di «visto» — Articolo 12 — Rilascio di un visto — Articolo 13 — Attraversamento irregolare di una frontiera esterna]

    GU C 309 del 18.9.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 309/16


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da Khadija Jafari, Zainab Jafari

    (Causa C-646/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale - Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro - Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie - Articolo 2, lettera m) - Nozione di «visto» - Articolo 12 - Rilascio di un visto - Articolo 13 - Attraversamento irregolare di una frontiera esterna])

    (2017/C 309/21)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Khadija Jafari, Zainab Jafari

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il fatto, per le autorità di un primo Stato membro che si trovano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendono transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, di tollerare l’ingresso sul territorio di tali cittadini, che non soddisfano le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, non deve essere qualificato come «visto» ai sensi di detto articolo 12.

    2)

    L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che il cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro che si trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera di detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione.


    (1)  GU C 53 del 20.2.2017.


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