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Document 62016CA0236

Cause riunite C-236/16 e C-237/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)

GU C 211 del 18.6.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806010431917362018/C 211/042362016CJC21120180618IT01ITINFO_JUDICIAL201804264411

Cause riunite C-236/16 e C-237/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)

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C2112018IT410120180426IT00044141

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón

(Cause riunite C-236/16 e C-237/16) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)»

2018/C 211/04Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuta: Diputación General de Aragón

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m2 e a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2000 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.


( 1 ) GU C 260 del 18.7.2016.

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