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Document 62016CA0225

    Causa C-225/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 11, paragrafo 2 — Decisione di divieto d’ingresso adottata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e vertente su un periodo più lungo di quello previsto da detta direttiva — Dies a quo del periodo di divieto d’ingresso)

    GU C 309 del 18.9.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 309/12


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami

    (Causa C-225/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 11, paragrafo 2 - Decisione di divieto d’ingresso adottata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e vertente su un periodo più lungo di quello previsto da detta direttiva - Dies a quo del periodo di divieto d’ingresso))

    (2017/C 309/15)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Imputato nella causa principale

    Mossa Ouhrami

    Dispositivo

    L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che la durata del divieto d’ingresso prevista in tale disposizione, che non supera di norma i cinque anni, dev’essere calcolata a decorrere dalla data in cui l’interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri.


    (1)  GU C 232 del 27.6.2016.


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