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Document 62015TN0103

Causa T-103/15: Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Flabeg Deutschland/Commissione

GU C 138 del 27.4.2015, pp. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/62


Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 — Flabeg Deutschland/Commissione

(Causa T-103/15)

(2015/C 138/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Flabeg Deutschland GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: M. Küper e E.-M. Schwind, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 25 novembre 2014 in materia di aiuti di stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN), numero di documento: C(2014) 8786 final, in particolare gli articoli 1, 2, 3 numeri 1 e 2, 4 e 5 [Accertamento della natura di aiuto e dell’incompatibilità della legge tedesca sulle energie rinnovabili (in prosieguo: la «EEG», Erneuerbare-Energien-Gesetz) 2012, compreso il suo regime speciale di compensazione, con il mercato comune] nonché il combinato disposto degli articoli 6 e 7 (Ordine di restituzione immediata parziale da parte del beneficiario);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: non sussistono i requisiti dell’articolo 107 TFUE.

La ricorrente sostiene che il sistema di sovrattassa previsto dalla EEG e il regime speciale di compensazione di cui alla EEG 2012 non avrebbero neppure le caratteristiche dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nell’ipotesi in cui dovesse essere affermato l’inquadramento in questo senso del regime speciale di compensazione previsto dalla EEG 2012 nella categoria dell’aiuto, detto regime troverebbe la propria giustificazione nell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE (Realizzazione, rispettivamente, di un importante progetto di comune interesse europeo o di talune attività o di regioni economiche, senza alterazione degli scambi contro il comune interesse) e quindi non costituirebbe un aiuto illecito.

2.

Secondo motivo: Inapplicabilità della disciplina comunitaria per gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia rilevante per il piano di adeguamento (the Environmental and Energy State Aid Guidelines — EEAG).

La ricorrente sostiene che la disciplina rilevante dell’EEAG, in vigore a decorrere dal 1o luglio 2014, con riguardo all’ammontare del rimborso ai sensi dell’articolo 3 della decisione della convenuta per cui è causa, non sarebbe applicabile agli strumenti di cui trattasi, ossia il sistema di sovrattassa previsto dalla EEG e il regime speciale di compensazione di cui alla EEG 2012, per difetto delle caratteristiche dell’aiuto in tali strumenti, e alla luce del principio di legalità dell’azione amministrativa, applicabile anche a livello dell’Unione.


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