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Document 62015CA0668

Causa C-668/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto del sig. Ismar Huskic (Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica — Direttiva 2000/43/CE — Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) — Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che richiedono un prestito per l’acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio)

GU C 168 del 29.5.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto del sig. Ismar Huskic

(Causa C-668/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica - Direttiva 2000/43/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) - Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che richiedono un prestito per l’acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio))

(2017/C 168/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Jyske Finans A/S

Convenuta: Ligebehandlingsnævnet, per conto del sig. Ismar Huskic

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che non osta alla prassi di un istituto di credito, che impone al cliente la cui patente di guida indica un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio un requisito di identificazione supplementare, mediante la presentazione di una copia del suo passaporto o del suo permesso di soggiorno.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


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