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Document 62014CN0434
Case C-434/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Bari (Italy) lodged on 22 September 2014 — Criminal proceedings against Raffaele Mignone
Causa C-434/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Raffaele Mignone
Causa C-434/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Raffaele Mignone
GU C 448 del 15.12.2014, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 22 settembre 2014 — procedimento penale a carico di Raffaele Mignone
(Causa C-434/14)
(2014/C 448/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Parti nella causa principale
Raffaele Mignone
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., come anche letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all'affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; |
2) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti; |
3) |
se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca. |