Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0284

    Causa T-284/11: Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METROINVEST)

    GU C 232 del 6.8.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 232/35


    Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro (METROINVEST)

    (Causa T-284/11)

    (2011/C 232/61)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 marzo 2011, procedimento R 954/2010-1, ed accogliere la domanda di marchio comunitario del marchio denominativo «METROINVEST»;

    in subordine, e solo nel caso di rigetto della richiesta precedente, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 marzo 2011, procedimento R 954/2010-1;

    condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «METROINVEST» per servizi della classe 36 — Domanda di marchio comunitario n. 7112113.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «METRO», di colore blu e giallo, per un gruppo di prodotti e di servizi delle classi 1-45, registrazione tedesca n. 30348717; il marchio figurativo «METRO», di colore giallo, per un gruppo di prodotti e di servizi delle classi 1-42, domanda di marchio comunitario n. 779116.

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, riguardante il diritto ad un equo processo e il divieto di ogni discriminazione ed il principio generale del diritto comunitario di parità di trattamento. Violazione da parte della commissione di ricorso dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, per l'assenza di un rischio di confusione tra entrambi i marchi in conflitto.


    Top