Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0276

    Causa T-276/11: Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Carlotti/Parlamento

    GU C 232 del 6.8.2011, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 232/33


    Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Carlotti/Parlamento

    (Causa T-276/11)

    (2011/C 232/59)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Marie-Arlette Carlotti (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare e statuire come segue:

    la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 1o aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo, è illegittima;

    la decisione impugnata è annullata;

    il Parlamento europeo è condannato alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione del 28 marzo 2011 recante diniego alla ricorrente del beneficio della sua pensione integrativa all’età di 60 anni (a partire dal mese di febbraio 2012), adottata in base alla decisione del Parlamento europeo, del 1o aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i cinque seguenti motivi:

    violazione dei diritti quesiti conferiti da atti legittimi e del principio della certezza del diritto;

    violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto la decisione del 1o aprile 2009 e la decisione impugnata procederebbero, senza la previsione di misure transitorie, ad un innalzamento di tre anni dell’età cui è connessa la maturazione del diritto alla pensione;

    violazione dell’art. 29 del regolamento relativo alle spese e alle indennità dei deputati del Parlamento europeo, il quale prevede che i questori e il segretario generale veglino sull’interpretazione e l’applicazione restrittiva di tale regolamento;

    un errore manifesto di valutazione che inficia la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1o aprile 2009, recante modifica del regolamento su cui si è basata la decisione impugnata, in quanto si fonda su una valutazione errata della situazione finanziaria del fondo pensioni;

    violazione della buona fede nell’esecuzione dei contratti e nullità delle clausole meramente potestative.


    Top