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Document 62011CN0205

Causa C-205/11 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 dalla Féderation Internationale de Football Association (FIFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011 , causa T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commissione europea

GU C 232 del 6.8.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/13


Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 dalla Féderation Internationale de Football Association (FIFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commissione europea

(Causa C-205/11 P)

(2011/C 232/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (rappresentanti: avv.ti A. Barav e D. Reymond)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Confermare la sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011, causa T-68/08, limitatamente alla ricevibilità.

Annullare la sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011, causa T-68/08, limitatamente al merito, nella parte in cui approva l’inclusione delle partite «non prime» della Coppa del mondo di calcio FIFA™ nell’elenco del Regno Unito degli eventi «di particolare rilevanza per la società» ai sensi della direttiva.

Statuisca definitivamente sulla controversia ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia.

Condanni la Commissione alle spese sostenute dalla FIFA in primo grado e nel presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)   Errore di diritto, violazione dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552/CEE (1), come modificata dalla direttiva 97/36/CE (2), e del diritto dell’Unione, errata applicazione dell’art. 296 TFUE (inosservanza dei limiti del sindacato giurisdizionale, motivazione contraddittoria, introduzione di motivi non esposti nella decisione impugnata per quanto riguarda la classificazione della Coppa del mondo di calcio FIFA™, dai quali sono state tratte conclusioni giuridiche errate, inversione dell’onere della prova).

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione basandosi su motivi non contenuti nella decisione della Commissione (3) per statuire che la Commissione ha correttamente classificato la Coppa del mondo di calcio FIFA™ come avente «carattere unitario quale evento» ai sensi della direttiva 89/552, nella versione modificata dalla direttiva 97/36; adducendo una motivazione contraddittoria e illogica, affermando che gli Stati membri non devono fornire specifici motivi per includere l’intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ nei loro elenchi degli eventi principali e invertendo l’onere della prova.

2)   Errore di diritto, violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, violazione dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, errata applicazione dell’art. 296 TFUE (la valutazione secondo cui la Commissione ha affermato correttamente che l’elenco delle misure adottate dal Regno Unito era stato redatto «in modo chiaro e trasparente»).

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione affermando che la Commissione ha legittimamente dichiarato che l’elenco degli eventi del Regno Unito era stato redatto «in modo chiaro e trasparente», come prescritto dalla direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, sebbene l’inclusione dell’intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ in tale elenco sia stata decisa contro l’unanime parere contrario e tale inclusione sia stata giustificata dinanzi alla Commissione, tra l’altro, sulla base di motivi che non esistevano al momento in cui detto elenco è stato compilato.

3)   Errore di diritto, violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, errata applicazione dell’art. 296 TFUE, violazione dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia (errata qualificazione della Coppa del mondo di calcio FIFA™, inosservanza dei limiti del sindacato giurisdizionale, affidamento su considerazioni non contenute nella decisione impugnata, errata valutazione degli elementi di fatto relativi alle partite «non prime», che ha comportato conclusioni giuridiche errate, valutazione sufficiente della motivazione fornita nella decisione impugnata, mancanza di risposta agli argomenti sollevati).

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione ritenendo che la Commissione abbia affermato correttamente che l’intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ rappresenta un evento di grande importanza per la società del Regno Unito, nell’accezione della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, e che la Commissione abbia sufficientemente motivato tale valutazione. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e tratto conclusioni giuridiche errate dagli elementi di fatto avvalorando la valutazione della Commissione — motivata in modo inadeguato — secondo cui l’intera Coppa del mondo di calcio FIFA™ gode di «una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito», che è stata tradizionalmente trasmessa sulla televisione in chiaro e che è seguita da un pubblico molto ampio.

4)   Errore di diritto, violazione del diritto dell’Unione, violazione dell’art. 3 bis, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, errata applicazione dell’art. 296 TFUE, violazione dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia (inosservanza della portata del sindacato giurisdizionale, valutazione secondo cui la Commissione ha dichiarato correttamente, e adducendo una motivazione adeguata, che le misure del Regno Unito sono compatibili con il diritto dell’Unione e che le restrizioni che tali misure comportavano sono proporzionate; errata interpretazione della portata del diritto all’informazione e dell’interesse pubblico ad un ampio accesso agli eventi televisivi di maggiore importanza per la società).

Questo motivo è articolato in tre parti:

Prima parte: La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione dichiarando che la Commissione ha legittimamente ritenuto che le misure del Regno Unito notificate fossero compatibili con il diritto dell’Unione, sebbene le restrizioni relative al diritto di stabilimento non siano state considerate nella decisione impugnata. Il Tribunale ha inoltre violato il diritto dell’Unione ritenendo che le restrizioni al diritto di stabilimento fossero proporzionate e affermando che la Commissione ha legittimamente considerato, adducendo un’adeguata motivazione, che le restrizioni alla libertà di fornire servizi erano proporzionate.

Seconda parte: La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione dichiarando che la Commissione ha legittimamente ritenuto che le misure notificate del Regno Unito fossero compatibili con il diritto dell’Unione, sebbene le restrizioni dei diritti di proprietà della FIFA non fossero considerate nella decisione impugnata. Il Tribunale ha inoltre violato il diritto dell’Unione ritenendo che le restrizioni dei diritti di proprietà della FIFA fossero proporzionate.

Terza parte: La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione statuendo che la Commissione ha legittimamente dichiarato, adducendo una motivazione adeguata, che le misure notificate del Regno Unito sono compatibili con le regole dell’Unione europea in materia di concorrenza, in quanto le restrizioni alla libertà di fornire servizi erano giustificate. Il Tribunale ha inoltre violato il diritto dell’Unione sostenendo che la Commissione non doveva definire il pertinente mercato per valutare le restrizioni alla concorrenza e che detta misura non implicava il conferimento di speciali diritti ai sensi dell’art. 106, n. 1 TFUE.


(1)  Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).

(3)  Decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).


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