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Document 62011CN0177

Causa C-177/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 15 aprile 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

GU C 194 del 2.7.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 15 aprile 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

(Causa C-177/11)

2011/C 194/14

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton (Associazione degli urbanisti e pianificatori territoriali greci)

Convenuti: 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (Ministro dell’Ambiente, dell’Assetto territoriale e dei Lavori Pubblici), 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon kai (Ministro dell’Economia e delle Finanze), 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Ministro degli Interni, della Pubblica Amministrazione e del Decentramento)

Questione pregiudiziale

«Se l’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30), disponendo che viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”, significhi che l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale dipende dal fatto che ricorrano, per tale piano, i presupposti per procedere a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, pertanto, detta disposizione della direttiva 2001/42 presuppone anch’essa, come quelle succitate della direttiva 92/43, la constatazione che il piano può avere un’incidenza significativa su una determinata zona speciale di conservazione, lasciando la corrispondente valutazione sostanziale agli Stati membri. O se invece, ai sensi di tale art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/42, l’obbligo di effettuare, conformemente ad essa, una valutazione ambientale non dipenda dalla sussistenza dei presupposti per l’effettuazione di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 92/43, ossia dal giudizio sui possibili effetti significativi su una zona speciale di conservazione, bastando — al contrario — affinché si attivi l’obbligo di eseguire una tale valutazione, constatare che un determinato piano è collegato in qualche modo ad uno dei siti di cui alla direttiva 92/43, e non necessariamente ad una zona speciale di conservazione».


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