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Document 62010CN0004

Causa C-4/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 5 gennaio 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

GU C 63 del 13.3.2010, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 5 gennaio 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Causa C-4/10)

2010/C 63/56

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Bureau National Interprofessionnel du Cognac

Altre parti nel procedimento: Oy Gust. Ranin, commissione di ricorso del Patentti- ja rekisterihallitus

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110 (1), relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio [in prosieguo: il«regolamento (CE) n. 110/2008»] si applichi alla valutazione dei presupposti per la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica d’origine protetta nel menzionato regolamento, marchio richiesto il 19 dicembre 2001 e registrato il 31 gennaio 2003;

2)

In caso di soluzione positiva della prima questione, se il marchio il quale contiene tra l’altro un’indicazione geografica d’origine protetta nel regolamento (CE) n. 110/2008 ovvero un’indicazione siffatta impiegata come termine generico e come traduzione ed il quale venga registrato per bevande spiritose che tra l’altro, quanto al procedimento di fabbricazione ed al tenore alcolico, non adempiono i requisiti imposti per l’uso dell’indicazione geografica d’origine in questione, debba essere rifiutato in quanto contrario agli artt. 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008;

3)

Se, a prescindere dal fatto che la soluzione della prima questione sia positiva o negativa, un marchio come quello descritto nella seconda questione debba essere considerato tale da poter indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (2), sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 2008, 2008/95/CE (3), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata), [in prosieguo: la «direttiva 89/104/CEE»];

4)

Se, indipendentemente dalla soluzione della prima questione, qualora uno Stato membro abbia previsto sul fondamento dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE che un marchio può essere escluso dalla registrazione o, se registrato, dichiarato nullo nel caso in cui l’uso di tale marchio d’impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio d’impresa dello Stato membro interessato o della Comunità, debba in tal caso ritenersi che, nella misura in cui la registrazione del marchio contenga elementi in violazione del regolamento (CE) n. 110/2008 tali da poterne vietare l’impiego, un marchio siffatto possa essere escluso dalla registrazione.


(1)  GU L 39, pag. 16.

(2)  GU L 40, pag. 1.

(3)  GU L 299, pag. 25.


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