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Document 62010CA0287

    Causa C-287/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des contributions directes (Libera prestazione di servizi — Libera circolazione dei capitali — Abbuono di imposta per investimenti — Concessione collegata al fatto di mettere in opera fisicamente l’investimento nel territorio nazionale — Gestione di imbarcazioni per la navigazione fluviale utilizzate in altri Stati membri)

    GU C 63 del 26.2.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/12


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des contributions directes

    (Causa C-287/10) (1)

    (Libera prestazione di servizi - Libera circolazione dei capitali - Abbuono di imposta per investimenti - Concessione collegata al fatto di mettere in opera fisicamente l’investimento nel territorio nazionale - Gestione di imbarcazioni per la navigazione fluviale utilizzate in altri Stati membri)

    2011/C 63/22

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal administratif

    Parti

    Ricorrente: Tankreederei I SA

    Convenuto: Directeur de l’administration des contributions directes

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif di Lussemburgo — Interpretazione degli artt. 49 e 56 CE — Abbuono di imposta per investimenti — Normativa che riserva il beneficio di tale abbuono alla condizione che l’investimento sia effettuato in un centro di attività stabile situato nel territorio nazionale e messo in opera fisicamente in tale territorio — Società che svolge un’attività di traffico marittimo internazionale, stabilita e soggetta ad imposta in Lussemburgo, ma che ha effettuato un investimento consistente nell’acquisto di un bene utilizzato principalmente al di fuori del territorio nazionale — Ostacolo alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali

    Dispositivo

    L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di uno Stato membro a norma della quale ad un’impresa che è stabilita unicamente in tale Stato membro è negato un abbuono d’imposta per investimenti, per la sola ragione che il bene d’investimento, in relazione al quale si rivendica tale abbuono, è messo in opera fisicamente nel territorio di un altro Stato membro.


    (1)  GU C 221 del 14.8.2010.


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