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Dokument 62010CA0010

Causa C-10/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento — Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)

GU C 232 del 6.8.2011., str. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-10/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento - Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)

(2011/C 232/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Normativa nazionale che subordini la concessione dei benefici fiscali previsti per le donazioni agli organismi di ricerca e di insegnamento pubblico al requisito che il beneficiario della donazione sia stabilito sul territorio nazionale

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, consentendo la deduzione fiscale delle donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento unicamente nel caso in cui questi siano stabiliti in Austria, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


Vrh