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Dokument 62010CA0010
Case C-10/10: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 June 2011 — European Commission v Republic of Austria (Failure of a Member State to fulfil obligations — Free movement of capital — Deductibility of gifts to research and teaching institutions — Deductibility limited to gifts to institutions established in national territory)
Causa C-10/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento — Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)
Causa C-10/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento — Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)
GU C 232 del 6.8.2011., str. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-10/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento - Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)
(2011/C 232/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Normativa nazionale che subordini la concessione dei benefici fiscali previsti per le donazioni agli organismi di ricerca e di insegnamento pubblico al requisito che il beneficiario della donazione sia stabilito sul territorio nazionale
Dispositivo
1) |
La Repubblica d’Austria, consentendo la deduzione fiscale delle donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento unicamente nel caso in cui questi siano stabiliti in Austria, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. |
2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |