EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0535

Causa C-535/09 P: Impugnazione proposta dalla Repubblica di Estonia il 18 dicembre 2009 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2009 , causa T-324/05, Estonia/Commissione

GU C 63 del 13.3.2010, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/28


Impugnazione proposta dalla Repubblica di Estonia il 18 dicembre 2009 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2009, causa T-324/05, Estonia/Commissione

(Causa C-535/09 P)

2010/C 63/46

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

annullare la sentenza impugnata nella sua totalità;

accogliere la domanda presentata in primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Estonia ritiene che la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: “il Tribunale”) vada annullata per i seguenti motivi:

1)

Il Tribunale ha travisato le prove ed applicato in maniera erronea il principio di collegialità posto all’art. 219 CE.

2)

Il Tribunale ha falsamente applicato l’Atto di adesione ed il regolamento n. 60/2004 (1).

a)

Il Tribunale ha falsamente interpretato l’art. 6 del regolamento n. 60/2004, considerando che nella nozione di “scorta” ivi prevista sono comprese anche le provviste domestiche.

Il Tribunale ha determinato in maniera troppo restrittiva l’obiettivo di cui al regolamento n. 60/2004 ed all’allegato IV, punto 4, n. 2, dell’Atto di adesione, definendolo come la prevenzione di “qualsiasi” ostacolo.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato gli artt. 7, n. 1, e 6 del regolamento n. 60/2004, prescrivendo agli Stati membri l’obbligo di eliminare le eccedenze di zucchero per cui manca la base giuridica.

b)

Il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art. 6, n. 1, lett. c), restringendo illegittimamente il suo ambito di applicazione ed escludendo da quest’ultimo le circostanze in cui si sono costituite le scorte estoni di zucchero.

Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione delle prove e le ha travisate quando ha esaminato le conclusioni dell’Estonia mentre nel consumo e nella cultura estoni la costituzione di scorte domestiche svolge un ruolo essenziale.

Il Tribunale non ha apprezzato nella maniera corretta le legittime aspettative dell’Estonia, sorte in collegamento con l’assicurazione data dalla Commissione nel corso dei negoziati di adesione.

Il Tribunale non ha valutato correttamente l’apporto dell’Unione europea alla costituzione delle scorte.

3)

Il Tribunale ha assunto a torto la posizione che la Commissione non ha violato l’obbligo di motivazione.

4)

Il Tribunale ha assunto a torto la posizione che la Commissione non ha violato il principio del legittimo affidamento.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).


Top