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Document 62009CN0165

    Causa C-165/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, terza interessata: RWE Power AG

    GU C 193 del 15.8.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 193/2


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, terza interessata: RWE Power AG

    (Causa C-165/09)

    2009/C 193/02

    Lingua processuale: l’olandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag e F. Pals

    Convenuto: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

    Terza interessata: RWE Power AG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’obbligo di un’interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva 96/61/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (attualmente: direttiva 2008/1/CE (2) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento), trasposti nel Wet Milieubeheer, possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, deve essere integralmente rispettato il limite nazionale di emissione di SO2 di cui alla direttiva 2001/81/CE (3), relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (in prosieguo: la «direttiva LNE»), segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall’art. 9, n. 4, della direttiva 96/61/CE, attualmente divenuta 2008/1/CE.

    2)

    a.

    Se l’obbligo di uno Stato membro di astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva NLE.

    b.

    Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche «obblighi positivi», nel caso di superamento potenziale o effettivo del limite nazionale di emissione di SO2 alla scadenza del detto periodo.

    c.

    Se, per risolvere le questioni 2.a e 2.b, sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 di cui alla direttiva NLE consegue che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

    3)

    a.

    Se gli obblighi di cui alla questione 2 comportino che, ove manchino garanzie che l’impianto per cui è stata richiesta un’autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 di cui alla direttiva NLE, lo Stato membro debba rifiutare l’autorizzazione richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o restrizioni. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante in che misura l’impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.

    b.

    Oppure se dalla direttiva NLE consegua che, anche in caso di superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2, uno Stato membro dispone di un margine di discrezionalità per realizzare il risultato prescritto dalla direttiva, non negando l’autorizzazione o assoggettandola a ulteriori disposizioni o a restrizioni, ma adottando invece provvedimenti diversi, come una compensazione altrove.

    4)

    Se, nei limiti in cui sullo Stato membro gravino obblighi come quelli di cui alle questioni 2 e 3, un singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice nazionale.

    5)

    a.

    Se un singolo possa invocare direttamente l’art. 4 della direttiva LNE.

    b.

    In caso di risposta affermativa, se un ricorso diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31 dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l’impianto entrerà in funzione non prima dell’anno 2011.

    6)

    Se, segnatamente, ove la concessione di un’autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO2 ai sensi della direttiva NLE, un singolo dall’art. 4 della direttiva medesima possa far derivare:

    a.

    una pretesa generale all’adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure con cui al più tardi nel 2010 le emissioni annue di SO2 vengono ridotte a quantità non eccedenti il limite nazionale di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

    b.

    pretese concrete all’adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche relative ad un singolo impianto — ad esempio sotto forma di un rifiuto dell’autorizzazione o dell’assoggettamento dell’autorizzazione a ulteriori condizioni o restrizioni — che contribuiscano a ridurre al più tardi entro l’anno 2010 le emissioni annue nazionali di SO2 a quantità non superiori al limite nazionale di emissione previsto dalla direttiva NLE, ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.

    c.

    Se per la soluzione delle questioni 6.a e 6.b sia rilevante in che misura la centrale concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.


    (1)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GU L 24, pag. 8).

    (3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).


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