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Document 62009CN0148

Causa C-148/09 P: Impugnazione proposta il 24 aprile 2009 (fax: 22 aprile 2009 ) dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 , causa T-388/03, Deutsche Post AG e DHL International/Commissione delle Comunità europee

GU C 167 del 18.7.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/3


Impugnazione proposta il 24 aprile 2009 (fax: 22 aprile 2009) dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009, causa T-388/03, Deutsche Post AG e DHL International/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-148/09 P)

2009/C 167/04

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e T. Materne, agenti)

Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG, DHL International, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2009, causa T-388/03, Deutsche Post AG e DHL International/Commissione delle Comunità europee;

condannare la Deutsche Post e la DHL International alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda il proprio ricorso d’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — con cui è stata annullata una decisione della Commissione 23 luglio 2003, adottata a seguito di un procedimento ex art. 88, n. 3, CE, di non sollevare obiezioni contro un progetto di aumento di capitale di La Poste, notificato il 3 dicembre 2002, e contro determinate altre misure delle autorità belghe in favore di La Poste — su tre motivi, diretti all’annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha effettuato una corretta valutazione dei requisiti procedurali nell’ambito dell’esame degli aiuti di Stato, poiché ha qualificato determinate circostanze del procedimento di esame e determinati aspetti del contenuto della decisione come indizi oggettivi e concordanti di «gravi difficoltà» che avrebbero reso necessario l’avvio di un procedimento formale di esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha in parte già statuito sulla correttezza materiale dell’esame compiuto nella decisione della Commissione 23 luglio 2003 con riferimento alla sussistenza di aiuti di Stato e alla loro compatibilità con il mercato comune, avendo preso in considerazione ed accolto il quarto ed il settimo motivo, benché questi avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, poiché la ricorrente non avrebbe avuto, persino secondo la stessa sentenza, alcuna adeguata legittimazione ad agire.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha violato il principio giuridico della certezza del diritto, avendo questa addebitato alla Commissione, nel suo esame precedente alla decisione 23 luglio 2003, il fatto di non aver tenuto conto del quarto criterio di cui alla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa Altmark, ed in particolare del criterio della comparazione con i costi di un’impresa media, ben gestita ed adeguatamente dotata, benché tale sentenza sia stata emessa solo dopo l’esame del fascicolo in questione (ed un giorno dopo che la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni contro il progetto di aumento di capitale di La Poste) ed il criterio de quo non fosse in precedenza stato menzionato nella giurisprudenza della Corte o del Tribunale, ovvero nella prassi decisionale della Commissione.


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