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Document 62009CA0488
Case C-488/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 22 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo — Spain) — Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) v Administración General del Estado (TIR Convention — Community Customs Code — Transport carried out under cover of a TIR carnet — Guaranteeing association — Irregular unloading — Determination of the place of the offence — Recovery of import duties)
Causa C-488/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Trasporto di merci con carnet TIR — Associazione garante — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell’infrazione — Recupero dei dazi all’importazione)
Causa C-488/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Trasporto di merci con carnet TIR — Associazione garante — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell’infrazione — Recupero dei dazi all’importazione)
GU C 63 del 26.2.2011, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado
(Causa C-488/09) (1)
(Convenzione TIR - Codice doganale comunitario - Trasporto di merci con carnet TIR - Associazione garante - Scarico irregolare - Determinazione del luogo dell’infrazione - Recupero dei dazi all’importazione)
2011/C 63/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)
Convenuta: Administración General del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’art. 221, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e degli artt. 454, n. 3, e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1)–Trasporti effettuati con un carnet TIR — Infrazioni o irregolarità — Luogo — Procedimento — Recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione
Dispositivo
1) |
Gli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali di quest’ultimo Stato diventano competenti a riscuotere tale debito, a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata ha avuto notizia di quest’ultima. |
2) |
L’art. 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle nella causa principale, un’associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l’ammontare della somma che essa garantisce. |