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Document 62009CA0403
Case C-403/09 PPU: Judgment of the Court (Third Chamber) of 23 December 2009 (reference for a preliminary ruling from the Višje sodišče v Mariboru — Republic of Slovenia) — Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia (Judicial cooperation in civil matters — Matrimonial matters and matters of parental responsibility — Regulation (EC) No 2201/2003 — Provisional measures concerning custody — Decision enforceable in a Member State — Wrongful removal of the child — Other Member State — Other court — Custody of the child granted to the other parent — Jurisdiction — Urgent preliminary ruling procedure)
Causa C-403/09 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento — Decisione esecutiva in uno Stato membro — Trasferimento illecito del minore — Altro Stato membro — Altro giudice — Affidamento del minore all’altro genitore — Competenza — Procedimento pregiudiziale d’urgenza]
Causa C-403/09 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento — Decisione esecutiva in uno Stato membro — Trasferimento illecito del minore — Altro Stato membro — Altro giudice — Affidamento del minore all’altro genitore — Competenza — Procedimento pregiudiziale d’urgenza]
GU C 63 del 13.3.2010, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Repubblica di Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia
(Causa C-403/09 PPU) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento - Decisione esecutiva in uno Stato membro - Trasferimento illecito del minore - Altro Stato membro - Altro giudice - Affidamento del minore all’altro genitore - Competenza - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)
2010/C 63/24
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Višje sodišče v Mariboru
Parti
Ricorrente: Jasna Detiček
Convenuto: Maurizio Sgueglia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Misure provvisorie e conservative — Competenza di un giudice di uno Stato membro A a decidere provvisoriamente su una domanda intesa a riottenere l’affidamento di un minore, mentre il giudice che conosce del merito della causa — il giudice che statuisce sulla domanda di divorzio — si trova in uno Stato membro B
Dispositivo
L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.