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Document 62009CA0351

Causa C-351/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/60/CE — Articoli 8 e 15 — Stato delle acque superficiali interne — Istituzione e messa in opera di programmi di monitoraggio — Omissione — Presentazione di relazioni sintetiche su tali programmi di monitoraggio — Omissione)

GU C 63 del 26.2.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-351/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/60/CE - Articoli 8 e 15 - Stato delle acque superficiali interne - Istituzione e messa in opera di programmi di monitoraggio - Omissione - Presentazione di relazioni sintetiche su tali programmi di monitoraggio - Omissione)

2011/C 63/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e K. Xuereb, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech e Y. Rizzo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Obbligo di elaborare e rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali — Obbligo di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio delle acque superficiali

Dispositivo

1)

Avendo omesso, in primo luogo, di istituire e di rendere operativi programmi di monitoraggio delle acque superficiali conformemente all’art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, in secondo luogo, di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne, conformemente all’art. 15, n. 2, di tale direttiva, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva;

2)

La Repubblica di Malta è condannata alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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