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Document 62009CA0304
Case C-304/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 22 December 2010 — European Commission v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — State aid — Aid for newly listed companies — Recovery)
Causa C-304/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento da parte di uno Stato — Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa — Recupero)
Causa C-304/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento da parte di uno Stato — Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa — Recupero)
GU C 63 del 26.2.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-304/09) (1)
(Inadempimento da parte di uno Stato - Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa - Recupero)
2011/C 63/11
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, E. Righini e V. Di Bucci, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa presa in considerazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa [notificata con il numero C(2005) 591], (GU L 94, pag. 42)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa, e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |