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Document 62008TN0559

    Causa T-559/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — STIM d'Orbigny/Commissione

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/61


    Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — STIM d'Orbigny/Commissione

    (Causa T-559/08)

    (2009/C 44/105)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Société de travaux industriels et maritimes d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. F. Froment-Meurice)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare la nullità della decisione impugnata della Commissione;

    annullare l'art. 1 della decisione impugnata, che considera 1) un aiuto di Stato illegittimo ma compatibile la compensazione versata dallo Stato francese alla SNCM per un importo pari a 53,48 milioni di EUR, 2) che il prezzo di vendita negativo della SNCM per 158 milioni di EUR non costituisce un aiuto di Stato e 3) che l'aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR costituisce un aiuto di Stato illegittimo ma compatibile;

    condannare la Commissione a versare alla STIM d'Orbigny le spese sostenute a causa della decisione impugnata.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2008, C(2008) 3182 finale, con cui la Commissione aveva dichiarato che:

    la compensazione versata dalla Repubblica francese alla Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (in prosieguo: la «SNCM») per un importo pari a 53,48 milioni di EUR per obblighi di servizio pubblico costituiva un aiuto di Stato illegittimo, ma compatibile con il mercato comune;

    il prezzo di vendita negativo della SNCM per 158 milioni di EUR, l'assunzione, da parte della Compagnie Générale Maritime et Financière (in prosieguo: la «CGMF»), di oneri sociali relativi ai dipendenti per un importo pari a 38,5 milioni di EUR e la ricapitalizzazione congiunta e concomitante della SNCM da parte della CGMF per un importo pari a 8,75 milioni di EUR non costituiscono aiuti di Stato; e

    l'aiuto alla ristrutturazione per un importo pari a 15,81 milioni di EUR messi a disposizione dalla Repubblica francese a favore della SNCM costituisce un aiuto di Stato illegittimo, ma compatibile con il mercato comune.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, attinenti:

    ad un difetto di motivazione, in quanto la Commissione:

    non avrebbe definito il mercato preso in considerazione, o precisato la posizione delle imprese concorrenti;

    non avrebbe risposto a taluni argomenti della Compagnie Méridionale de Navigation, operante sul mercato di cui trattasi, e

    non avrebbe constatato l'incompatibilità con il mercato comune dell'apporto di capitale superiore all'importo di 15,81 milioni di EUR dichiarato compatibile con il mercato comune;

    ad errori manifesti di valutazione relativi:

    all'applicazione dell'art. 86, n. 2, CE all'apporto di capitale di 53,48 milioni di EUR per compensazione di servizio pubblico, in quanto tale importo avrebbe compensato due volte gli stessi obblighi di servizio pubblico, il che avrebbe dato luogo ad una sovracompensazione e sarebbe servito a compensare un deficit di gestione e l'incapacità della SNCM di migliorare effettivamente la sua produttività;

    al prezzo di vendita negativo della SNCM, pari a 158 milioni di EUR, che non sarebbe esente da elementi di un aiuto di Stato; la Commissione avrebbe erroneamente interpretato il comportamento di un investitore privato in economia di mercato ed avrebbe commesso un errore considerando che il rischio di un'azione di compensazione del passivo nei confronti dello Stato nel caso di un eventuale liquidazione consentirebbe di considerare la vendita della SNCM ad un prezzo negativo come la soluzione meno onerosa;

    all'apporto di capitale da parte della CGMF, per un importo pari a 8,75 milioni di EUR, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione l'insieme degli elementi economici, finanziari e giuridici e non avrebbe fornito la prova che l'apporto effettuato dalla CGMF non costituisce un aiuto di Stato;

    all'apporto in conto capitale da parte della CGMF per un importo pari a 38,5 milioni di EUR in quanto misura sociale a favore dei dipendenti, che porrebbe la SNCM in una situazione più vantaggiosa rispetto ciò che sarebbe risultato dal mercato;

    all'aiuto di Stato per 22,52 milioni di EUR, in quanto nessun punto della motivazione consente di concludere nel senso della compatibilità di tale aiuto con gli orientamenti comunitari che sono stati verificati nel caso di specie;

    ad una violazione dei principi di proporzionalità e di unicità degli aiuti, in quanto il destinatario dell'aiuto SNCM non avrebbe contribuito in modo sostanziale alla ristrutturazione delle proprie risorse, ovvero con un finanziamento esterno ottenuto a condizioni di mercato e in quanto le misure adottate nel 2006 rappresenterebbero un sostegno abusivo ad un'impresa da parte della Repubblica francese.


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