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Document 62008TN0542

    Causa T-542/08: Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/58


    Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

    (Causa T-542/08)

    (2009/C 44/100)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, P. Katsimani, e M. Dermitzakis)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, comunicata alla ricorrente con una lettera ricevuta il 25 settembre 2008, di respingere l'offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara aperta n. ECHA/2008/24 per lo «Sviluppo di uno strumento di valutazione della sicurezza» (GU 2008/S 115-152918), nonché tutte le conseguenti decisioni dell'ECHA, inclusa quella di aggiudicare l'appalto all'offerente risultato vincitore della gara;

    condannare l'ECHA a risarcire alla ricorrente i danni subiti a causa del procedimento di appalto in oggetto, pari a 1 500 000 EUR;

    condannare l'ECHA a pagare le spese legali sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, anche in caso di rigetto di quest'ultimo.

    Motivi e principali argomenti

    Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), notificatale con lettera il 25 settembre 2008, che la informava che la sua offerta presentata nel contesto della gara d'appalto ECHA/2008/24 per lo «Sviluppo di uno strumento di valutazione della sicurezza» (GU 2008/S 115-152918) non era stata selezionata e che l'appalto era stato aggiudicato alla TRASYS SA.

    La ricorrente lamenta che il Comitato di Valutazione ha commesso diversi errori di valutazione relativamente ai criteri di assegnazione, laddove l'autorità aggiudicatrice avrebbe violato regole fondamentali e principi basilari degli appalti pubblici. Essa fa inoltre valere che l'ECHA ha abusato dei suoi poteri nella valutazione delle offerte, ha violato il regolamento finanziario e/o i principi di trasparenza e di parità di trattamento, nonché ha impiegato termini vaghi o una motivazione insufficiente per giustificare la sua decisione. Infine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato un requisito procedurale sostanziale, di cui all'art. 158, lett. a), del regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 478/2007 (1), che prevede un periodo di attesa prima della firma del contratto con l'offerente prescelto. La ricorrente sostiene che la convenuta ha deliberatamente ritardato la comunicazione con la ricorrente per essere in grado di finalizzare la conclusione del contratto con l'offerente prescelto prima di ricevere qualsiasi osservazione da parte della ricorrente, in modo tale da svuotare di significato il periodo di attesa.

    In aggiunta, la ricorrente richiede un risarcimento pari a 1 500 000 EUR, corrispondente al ricavo lordo stimato che essa avrebbe potuto trarre dal suddetto appalto pubblico qualora questo le fosse stato aggiudicato. La ricorrente asserisce che il suo ricorso per risarcimento è fondato su argomenti comprovati che dimostrano che è stata commessa una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore intesa alla tutela dei singoli, e che le istituzioni coinvolte hanno superato in modo manifesto e grave i limiti dell'esercizio dei loro poteri.


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 aprile 2007, n. 478, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2007, L 111, pag. 13).


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