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Document 62008TN0221
Case T-221/08: Action brought on 6 June 2008 — Strack v Commission
Causa T-221/08: Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione
Causa T-221/08: Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione
GU C 223 del 30.8.2008, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/45 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione
(Causa T-221/08)
(2008/C 223/79)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni della Commissione europea, in particolare la decisione 19 maggio 2008, adottate espressamente o sulla base del rifiuto implicito di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 nell'ambito del trattamento delle domande di accesso ai documenti del ricorrente 18 e 19 gennaio 2008, nonché delle sue domande confermative 22 febbraio 2008, 18 aprile 2008 e in particolare 21 aprile 2008, in quanto dette decisioni respingono del tutto o in parte le richieste del ricorrente; |
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condannare la Commissione europea a versare al ricorrente un risarcimento di importo adeguato per i danni morali e immateriali da esso subiti in occasione del trattamento delle sue domande, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari a 1 euro; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il 18 e il 19 gennaio 2008 il ricorrente chiedeva alla Commissione di avere accesso ad una serie di documenti. Egli propone il presente ricorso in quanto non gli sarebbe stato accordato l'accesso a tali documenti, perlomeno in parte, nei termini all'uopo previsti.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente rileva in particolare che la convenuta avrebbe violato l'art. 255 CE, nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il ricorrente deduce inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali nonché dei principi relativi all'obbligo di motivazione delle decisioni di rigetto ai sensi dell'art. 253 CE.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).