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Document 62008TN0221

    Causa T-221/08: Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione

    GU C 223 del 30.8.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/45


    Ricorso proposto il 6 giugno 2008 — Strack/Commissione

    (Causa T-221/08)

    (2008/C 223/79)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare le decisioni della Commissione europea, in particolare la decisione 19 maggio 2008, adottate espressamente o sulla base del rifiuto implicito di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 nell'ambito del trattamento delle domande di accesso ai documenti del ricorrente 18 e 19 gennaio 2008, nonché delle sue domande confermative 22 febbraio 2008, 18 aprile 2008 e in particolare 21 aprile 2008, in quanto dette decisioni respingono del tutto o in parte le richieste del ricorrente;

    condannare la Commissione europea a versare al ricorrente un risarcimento di importo adeguato per i danni morali e immateriali da esso subiti in occasione del trattamento delle sue domande, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari a 1 euro;

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il 18 e il 19 gennaio 2008 il ricorrente chiedeva alla Commissione di avere accesso ad una serie di documenti. Egli propone il presente ricorso in quanto non gli sarebbe stato accordato l'accesso a tali documenti, perlomeno in parte, nei termini all'uopo previsti.

    A sostegno del proprio ricorso il ricorrente rileva in particolare che la convenuta avrebbe violato l'art. 255 CE, nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il ricorrente deduce inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali nonché dei principi relativi all'obbligo di motivazione delle decisioni di rigetto ai sensi dell'art. 253 CE.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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