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Document 62008CN0537

Causa C-537/08 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Kahla/Thüringen Porzellan GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 24 settembre 2008 , causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sostenuta dal Freistaat Thüringen e dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

GU C 44 del 21.2.2009, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/34


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2008 dalla Kahla/Thüringen Porzellan GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 24 settembre 2008, causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, sostenuta dal Freistaat Thüringen e dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-537/08 P)

(2009/C 44/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Schütte, S. Zühlke e P. Werner)

Altre parti nel procedimento: Freistaat Thüringen, Repubblica federale di Germania, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2008, causa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Commissione delle Comunità europee, nella parte relativa alle misure 15 e 26 nonché nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali;

annullare l'art. 1, n. 2, lett. d) e g) della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (1) nonché l'art. 2 di tale decisione, nella parte concernente le misure 15 e 26, e comunque nella parte in cui dispone il recupero delle misure 15 e 26;

in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che le sovvenzioni destinate a favorire l'occupazione che sono state percepite devono essere ritenute per l'intero ammontare un vantaggio per la ricorrente e, pertanto, devono essere integralmente recuperate;

condannare la convenuta in primo grado e controparte in sede di impugnazione a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado che ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, nella parte in cui tale decisione riguarda gli aiuti finanziari concessi a favore della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi principali ed un motivo sussidiario. A suo avviso la sentenza è stata pronunciata in violazione del diritto comunitario in quanto si basa su un'applicazione erronea dal punto di vista giuridico dei principi fondamentali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Nel caso in cui la Corte non dovesse accogliere tale motivazione dell'impugnazione si ritiene che alcune conclusioni contenute nella sentenza violino comunque l'art. 87, n. 1, CE.

Relativamente al primo motivo, la sentenza del Tribunale avrebbe violato il principio della certezza del diritto decidendo che il regime, autorizzato dalla Commissione, di cui al programma a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) conteneva sin dal principio una limitazione relativa alle imprese in difficoltà nonché che il regime, approvato dalla Commissione, di cui all'art. 249h dell'Arbeitsförderungsgesetz (legge per la promozione dell'occupazione) (AFG) escludeva sin dal principio dal proprio campo di applicazione le imprese private.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento affermando che la mancanza di esplicite limitazioni nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale o altrimenti accessibile al pubblico delle decisioni della Commissione sull'autorizzazione del programma a favore degli investimenti relativi alla PMI e sulla mancanza del carattere di aiuto di Stato dell'art. 249h AFG non potessero giustificare un legittimo affidamento della ricorrente nella regolarità delle misure e, quindi, che si potesse pretendere dalla ricorrente che si tenesse informata sulla regolarità dell'aiuto non limitandosi ai documenti resi pubblici.

In merito infine al terzo e sussidiario motivo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 87 CE dichiarando, senza prima procedere ad una valutazione delle economie effettivamente realizzate dalla ricorrente, che quest'ultima avrebbe ottenuto, in forza della misura controversa, un vantaggio rilevante ai fini del diritto sugli aiuti di Stato pari al contributo concesso.


(1)  GU L 227, pag. 12.


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